FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 14/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – A.S. PRAESE 1945

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S. PRAESE 1945, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S. PRAESE 1945, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento e in relazione al disposto di cui all’art. 6, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché alcuni propri tesserati rimasti non identificati, in occasione della gara CELLE RIVIERA CALCIO – PRAESE 1945 disputata in data 23.04.22 e valevole per il Girone B del Campionato Juniores U19 Savona, arrecavano danneggiamenti all’impianto sportivo (Stadio “OLMO -FERRO”) teatro dell’evento e, nello specifico, danni alle porte degli spogliatoi e alle paratie della panchina dedicata alla squadra ospite; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Battista CAVIGLIA, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S. PRAESE 1945;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S. PRAESE 1945;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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