FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 146/AA del 21/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VACCARO MASELLIS ASD SPORT TIME

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele VACCARO, Giuseppe MASELLIS e della società A.S.D. SPORTIME, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MASELLIS, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. SPORTIME, in violazione degli artt. 4, comma 1, e art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in occasione della gara A.S.D. Sportime - A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, consentito e comunque non impedito la partecipazione all’incontro dei calciatori Sigg. Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli i quali, non avendo titolo per prendere parte alla gara poiché appartenenti alla categoria Juniores della società A.S.D. Sportime, hanno giocato utilizzando il nominativo dei calciatori Sigg. Thomas Chemello e Aldo Serra, non presenti all’incontro ed indicati in distinta con le maglie numeri 1 ed 8;

 RAFFELE VACCARO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la A.S.D SPORTIME, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D Sportime in occasione della gara A.S.D. Sportime - A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, nella quale sono indicati i nomi dei calciatori Sigg. Thomas Chemello e Aldo Serra non presenti all’incontro, al posto dei quali hanno giocato i Sigg. Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli, i quali non avevano titolo a prendere parte alla gara perché appartenenti alla categoria Juniores della società A.S.D. Sportime;

A.S.D. SPORTIME, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Giuseppe MASELLIS, Raffaele VACCARO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MASELLIS in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTIME e dal Sig. Raffaele VACCARO; −

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MASELLIS, di mesi 2 (due) e 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Raffaele VACCARO, di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. SPORTIME;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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