FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 147/AA del 23/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MOLISSO NARDUCCI VIRGINI ASD VIRTUS CHIANCIANO TERME

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 786 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sigg.ri Ciro MOLISSO, Nunzio NARDUCCI e Marco VIRGINI, e della società A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO TERME, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO MOLISSO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Portici ARL che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Virtus Chianciano Terme, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, in relazione con l’art. 32, commi 2 e 7, del Codice Giustizia Sportiva, per aver, in accordo con il Narducci, il Giorni, e lo Iacomino nelle qualità e per le condotte a ciascuno attribuite, preso parte nelle fila della società sportiva ASD Virtus Chianciano Terme sotto il falso nome di altro tesserato (il calciatore sig. Marco Abbrunzo matricola 6904794), pur non avendone titolo in quanto tesserato per la società SSD Portici ARL (militante nel Campionato di Serie D – Girone I), indicato in distinta con il numero 9, alla gara ASD Virtus Chianciano Terme e Polisportiva Bettolle disputata il 27/03/2022 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Girone F;

NUNZIO NARDUCCI, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società ASD Virtus Chianciano Terme, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 32, commi 2 e 7, del Codice Giustizia Sportiva, per aver chiesto, in accordo con il Giorni, il Molisso e lo Iacomino nelle qualità e per le condotte a ciascuno attribuite, al calciatore Ciro Molisso, che acconsentiva, di prendere parte sotto il falso nome di altro tesserato (il calciatore sig. Marco Abbrunzo matricola 6904794), pur non avendone titolo in quanto tesserato per la società SSD Portici ARL (militante nel Campionato di Serie D – Girone I), indicato in distinta con il numero 9, alla gara ASD Virtus Chianciano Terme e Polisportiva Bettolle disputata il 27/03/2022 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Girone F. In violazione, altresì, dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva in relazione con l’art 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in occasione della gara ASD Virtus Chianciano Terme - Polisportiva Bettolle del 27/03/2022, fatto accesso negli spogliatoi nonostante fosse stato inibito dal Giudice Sportivo a svolgere ogni attività fino al 27/03/2022 come da C.U. n°62 del 03/03/2022 del C.R. Toscana;

MARCO VIRGINI all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società sportiva ASD Virtus Chianciano Terme, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 32, commi 2 e 7, del Codice Giustizia Sportiva, essendo anche indicato in distinta come allenatore, per aver consentito e/o comunque non impedito, in accordo con il Narducci, il Giorni, il Molisso e lo Iacomino nelle qualità e per le condotte a ciascuno attribuite, al calciatore Ciro Molisso di prendere parte sotto il falso nome di altro tesserato (il calciatore sig. Marco Abbrunzo matricola 6904794), pur non avendone titolo in quanto tesserato per la società SSD Portici ARL (militante nel Campionato di Serie D – Girone I), indicato in distinta con il numero 9, alla gara ASD Virtus Chianciano Terme e Polisportiva Bettolle disputata il 27/03/2022 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Girone F;

A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO TERME, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Ciro MOLISSO e Nunzio NARDUCCI, e dal Sig. Marco VIRGINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS CIHANCIANO TERME;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ciro MOLISSO, di 1 (uno) anno di inibizione per il Sig. Nunzio NARDUCCI, di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Marco VIRGINI, di € 500,00 (cinquecento) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO TERME;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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