FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 153/AA del 28/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CAIAZZO CICCHETTI ASD URBETEVERE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele CAIAZZO e Valerio CICCHETTI, e della società ASD URBETEVERE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE CAIAZZO, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Urbetevere Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle N.O.I.F. per aver nella stagione sportiva 2021-2022, svolto l’attività di allenatore della categoria “pulcini”, sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali di campionato, pur non essendo tesserato per la società A.S.D. Urbetevere Calcio e pur non essendo in possesso del titolo abilitativo per svolgere tale attività avendo la qualifica di allenatore di calcio a cinque, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021-2022 - attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società A.S.D. Urbetevere Calcio, al fine di convincere tali calciatori a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente;

VALERIO CICCHETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbetevere Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver affidato e comunque consentito e non impedito che per la stagione sportiva 2021- 2022 l’attività di allenatore delle categorie “pulcini”, sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali di campionato, venisse svolta dal Sig. Daniele Caiazzo il quale oltre a non essere tesserato per la società A.S.D. Urbetevere Calcio non era in possesso del titolo abilitativo per svolgere tale attività avendo l’abilitazione per allenatore di calcio a cinque;

ASD URBETEVERE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il Sig. Valerio Cicchetti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva da parte del soggetto avvisato Sig. Daniele Caiazzo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele CAIAZZO e dal Sig. Valerio CICCHETTI in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD URBETEVERE CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Daniele CAIAZZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Valerio CICCHETTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD URBETEVERE CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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