FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 154/AA del 28/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BUGGIO FRANCESCHIN GAETA SALMASO ZAGHETTO A..

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Mattia BUGGIO, Lorenzo FRANCESCHIN, Gabriele GAETA, Paolo SALMASO, Antonio ZAGHETTO, e della società ASD ATLETICO AZERGRANDE VALL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA BUGGIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Atletico Arzergrande Vall, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione n. 2.1), lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 1° luglio 2021, per avere lo stesso partecipato nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Atletico Arzergrande Vall alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante non potesse partecipare a tali incontri in quanto nato nell’anno 2010, mentre il Campionato Provinciale Under 15 era riservato ai calciatori nati negli anni 2007 e 2008: Atletico Arzergrande Vall – Santangiolese del 6.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Union Volta del 9.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Armistizio Esedra del 16.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Vigontina San Paolo del 20.3.2022, Carpine - Atletico Arzergrande Vall del 27.3.2022 ed Atletico Arzergrande Vall - Due Stelle del 3.4.2022;

LORENZO FRANCESCHIN, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Atletico Arzergrande Vall, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione n. 2.1), lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile Scolastico del 1° luglio 2021, per avere lo stesso in occasione della gara Atletico Arzergrande Vall – Union Volta Roncaglia del 9.3.2022 valevole per il Campionato Provinciale Under 15, sottoscritto la distinta consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Atletico Arzergrande Vall nella quale è stato indicato il nominativo del sig. Mattia Buggio, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione alle gare del calciatore appena citato; il sig. Mattia Buggio, infatti, è nato nell’anno 2010 ed il Campionato Provinciale Under 15 è invece riservato ai calciatori nati negli anni 2007 e 2008;

GABRIELE GAETA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Atletico Arzergrande Vall, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione n. 2.1), lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 1° luglio 2021 per avere lo stesso in occasione della gara Atletico Arzergrande Vall – Due Stelle del 3.4.2022 valevole per il Campionato Provinciale Under 15, sottoscritto la distinta consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Atletico Arzergrande Vall nella quale è stato indicato il nominativo del sig. Mattia Buggio, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione alle gare del calciatore appena citato; il sig. Mattia Buggio, infatti, è nato nell’anno 2010 ed il Campionato Provinciale Under 15 è invece riservato ai calciatori nati negli anni 2007 e 2008;

PAOLO SALMASO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Atletico Arzergrande Vall, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 1° luglio 2021 per avere lo stesso in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il Campionato Provinciale Under 15, sottoscritto le distinte consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società ASD Atletico Arzergrande Vall nelle quali è stato indicato il nominativo del sig. Mattia Buggio, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione alle gare del calciatore appena citato: Atletico Arzergrande Vall – Santangiolese del 6.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Armistizio Esedra del 16.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Vigontina San Paolo del 20.3.2022 e Carpine - Atletico Arzergrande Vall del 27.3.2022; il sig. Mattia Buggio, infatti, è nato nell’anno 2010 ed il Campionato Provinciale Under 15 è invece riservato ai calciatori nati negli anni 2007 e 2008;

ANTONIO ZAGHETTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Atletico Arzergrande Vall, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 1° luglio 2021 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Atletico Arzergrande Vall consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Buggio Mattia partecipasse nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Atletico Arzergrande Vall alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante lo stesso (nato nell’anno 2010) non potesse partecipare a tali incontri in quanto il Campionato Provinciale Under 15 era riservato ai calciatori nati negli anni 2007 e 2008: Atletico Arzergrande Vall – Santangiolese del 6.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Union Volta del 9.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Armistizio Esedra del 16.3.2022, Atletico Arzergrande Vall - Vigontina San Paolo del 20.3.2022, Carpine - Atletico Arzergrande Vall del 27.3.2022 ed Atletico Arzergrande Vall - Due Stelle del 3.4.2022;

ASD ATLETICO AZERGRANDE VALL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Zaghetto, Paolo Salmaso, Lorenzo Franceschin, Gabriele Gaeta e Mattia Buggio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Mattia BUGGIO, Lorenzo FRANCESCHIN, Gabriele GAETA, Paolo SALMASO e Antonio ZAGHETTO in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO AZERGRANDE VALL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Mattia BUGGIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo FRANCESCHIN, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele GAETA, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo SALMASO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio ZAGHETTO, di 3 (tre) punti di penalizzazione ed € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO AZERGRANDE VALL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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