FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 156/AA del 28/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RUOCCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 864 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo RUOCCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO RUOCCO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società C.S.D.S. Napoli United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania Under 17, sottoscritto quale allenatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S.D.S. Napoli United nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Taras Fihurnyak, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Napoli United – Virtus Avellino disputata in data 21.11.2021, Campania Puteolana - Napoli United disputata in data 12.12.2021, Città Torre del Greco - Napoli United disputata in data 5.2.2022 e Napoli United – Caravaggio Svaef disputata in data 19.2.2022; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38 delle N.O.I.F., per avere lo stesso in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania Under 17, pur non essendo tesserato per la predetta società e non possedendo l’idonea qualifica perché scaduta in data 31.12.2018, svolto di fatto le funzioni e le mansioni di allenatore della squadra C.S.D.S. Napoli United: Napoli United – Virtus Avellino disputata in data 21.11.2021, Campania Puteolana - Napoli United disputata in data 12.12.2021, Città Torre del Greco - Napoli United disputata in data 5.2.2022 e Napoli United – Caravaggio Svaef disputata in data 19.2.2022;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo RUOCCO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo RUOCCO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it