FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 157/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – J.F.A. R.A.L. M.G. B.A.M. J.D.K. J.M.L. A.S. J.C.R.E. CESENA FC SRL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 42 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. J. F. A., R. A. L., M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A. S., J. C. R E., e della società CESENA FC SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

J. F.A., Co-presidente del CDA e Legale Rappresentante del CESENA FC S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, lett. D1), delle N.O.I.F., e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società CESENA FC S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento ai Sigg. M.G., B. A. M., J. D. K., J. M. L. , A.S., e J. C. R. E., soci della JRL Investment Partners LLC acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva –affinché i Sigg. M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A.S., e J. C. R. E., soci della acquirente JRL Investment Partners LLC, ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

R. A. L., Co-presidente del CDA e Legale Rappresentante del CESENA FC S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, lett. D1), delle N.O.I.F., e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società CESENA FC S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento ai Sigg. M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A.S., e J. C. R. E., soci della JRL Investment Partners LLC acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva –affinché i Sigg. M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A.S., e J. C. R. E.,., soci della acquirente JRL Investment Partners LLC, ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, lett. D1), delle N.O.I.F., e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società CESENA FC S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al Sig. J. F. A., n.q. di socio maggioritario della società MJE Partners LLC, società controllante la JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società CESENA FC S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

M. G., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

B. A. M., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva.

J. D. K., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società CESENA FC S.r.l, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva;

J. M. L., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

A.S., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

J. C. R. E., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

CESENA FC S.r.l, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall’Avv. Prof. Giulio Napolitano, in virtù di Procura Speciale, per conto dei Sig.ri J. F. A., R. A. L., M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A. S., J. C. R E., e della società CESENA FC SRL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. J. F. A, di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. R. A. L, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. M. G., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. B. A. M, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. J. D. K., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. J. M. L., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. A. S., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. J. C. R E., di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società CESENA FC SRL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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