FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 158/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TIZZANO CANGIANO VERDE CRISPINO ASD GT 10 PALLA AL CENTRO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Federica TIZZANO, Simone CANGIANO, Gioacchino Pio VERDE, Tammaro CRISPINO, e della società A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FEDERICA TIZZANO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GT 10 Palla al Centro all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD GT 10 Palla al Centro, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig.ri Gioacchino Verde Pio e Tammaro Crispino nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che gli stessi calciatori prendessero parte, nella fila delle squadre schierate dalla ASD GT 10 Palla al Centro, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale: il calciatore sig. Gioacchino Verde Pio alle gare ASD Real Marcianise – ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021 ed ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, ed il calciatore sig. Tammaro Crispino alle gare ASD Real Sito S. Leucio – ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese – ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GT 10 Palla al Centro, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Simone Cangiano nonché per avere consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASD GT 10 Palla al Centro in occasione quantomeno delle gare ASD Real Marcianise – ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021, ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, ASD Real Sito S. Leucio – ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese – ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale;
SIMONE CANGIANO, non tesserato all’epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società ASD GT 10 Palla al Centro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro in occasione delle gare ASD Real Marcianise – ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021 ed ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, entrambe valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Gioacchino Verde Pio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; nonché per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD GT Palla Al Centro in occasione delle gare ASD Real Sito S. Leucio – ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese – ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021, entrambe valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, nella quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Tammaro Crispino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare ASD Real Marcianise – ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021, ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, ASD Real Sito S. Leucio – ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese – ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021, tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. GT 10 Palla al Centro, pur non essendo tesserato per tale società;
GIOACCHINO PIO VERDE, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Real Marcianise – ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021 ed ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022; TAMMARO CRISPINO, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Real Sito S. Leucio – ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese – ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021;
A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Federica TIZZANO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO e dai Sig.ri Simone Cangiano, Gioacchino Pio VERDE, e Crescenzo CRISPINO, in qualità di genitore di Tammaro CRISPINO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Federica TIZZANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Simone CANGIANO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gioacchino Pio VERDE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Tammaro CRISPINO, e di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda per la società A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.