FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 160/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASTELLANI RIBICHINI CENTONI ASD GIOVANILE NICOLO CESELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 35 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone CASTELLANI, Stefano RIBICHINI, Franco CENTONI, e della società A.S.D. GIOVANILE NICOLO’ CESELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
SIMONE CASTELLANI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Franco Centoni nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Camerino C. del 19.11.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Academy Civitanova del 27.11.2021, Union Picena - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 4.12.2021, Lorese - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli – Corridonia FC del 22.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Pol. Colbuccaro del 5.2.2022 e Boca Civitanova - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.2.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
STEFANO RIBICHINI, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’ art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società ASD Giovanile Nicolò Ceselli nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Franco Centoni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: ASD Giovanile Nicolò Ceselli- Camerino C. del 19.11.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Academy Civitanova del 27.11.2021, Union PicenaASD Giovanile Nicolò Ceselli del 4.12.2021, Lorese - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli – Corridonia FC del 22.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli- Pol. Colbuccaro del 5.2.2022 e Boca Civitanova - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.2.2022;
FRANCO CENTONI, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli, alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Camerino C. del 19.11.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Academy Civitanova del 27.11.2021, Union Picena - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 4.12.2021, Lorese - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli – Corridonia FC del 22.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Pol. Colbuccaro del 5.2.2022 e Boca Civitanova - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.2.2022;
A.S.D. GIOVANILE NICOLO’ CESELLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone CASTELLANI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOVANILE NICOLO’ CESELLI, e dai Sig.ri Stefano RIBICHINI e Franco CENTONI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone CASTELLANI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano RIBICHINI, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Franco CENTONI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e di punti 5 (cinque) di penalizzazione per la società A.S.D. GIOVANILE NICOLO’ CESELLI;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.