FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 161/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARETTO AC PRATO SSR ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea MARETTO e della società A.C. PRATO SSD ARL avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA MARETTO, all’epoca dei fatti, responsabile tecnico della scuola calcio A.C. Prato, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso posto in essere un’attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori consistita nell’aver contattato, in data 1° settembre 2022 mediante messaggi WhatsApp, il giovane calciatore, Gianmarco Piccione, tesserato per la società Zenith Prato SSDARL, chiedendogli espressamente di tesserarsi per la stagione 2022-2023 per la AC Prato; A.C. PRATO SSD ARL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere dal proprio responsabile tecnico della scuola calcio, sig. Andrea Maretto, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata e dall’Avv. Fabio GIOTTI, difensore munito di specifica procura, per conto della società A.C. PRATO SSD ARL, e dal Sig. Andrea MARETTO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Andrea MARETTO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. PRATO SSD ARL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.