F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN – SD del 12 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 11202/97pf22-23 GC/SA/mg del 9 novembre 2022 nei confronti del sig. Lazzaretti Claudio e della società USD Athletic Carpi 2021 – Reg. Prot. 79/TFN-SD

Decisione/0093/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0079/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11202/97pf22-23 GC/SA/mg del 9 novembre 2022 nei confronti del Sig. Lazzaretti Claudio e della società USD Athletic Carpi 2021,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto del 3.11.2022 deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

“1. il Sig. Lazzaretti Claudio, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della U.S.D. Athletic Carpi 2021: della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. Athletic Carpi 2021, in occasione del trasferimento del calciatore Serrotti Matteo da suddetta società alla società A.C. Prato, subordinato il trasferimento stesso alla condizione che il calciatore sottoscrivesse liberatoria di nulla a pretendere dalla A.S.D. Athletic Carpi 2021, e comunque per aver ottenuto la sottoscrizione di detta liberatoria con la minaccia di non far giocare il Serrotti fino a fine campionato, con ciò violando i principi della lealtà, della correttezza e della probità in rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

2. la società U.S.D. Athletic Carpi 2021, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Lazzaretti Claudio ed al cui interno e nel cui interesse il predetto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione”.

La fase predibattimentale

Il deferito, Sig. Claudio Lazzaretti, e la società, Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021 (ora AC Carpi SSD a r.l.), si costituivano nel procedimento sostenendo, innanzitutto, che dagli atti del procedimento non emergerebbe alcun riscontro obiettivo in relazione alla condotta contestata e, in particolare, alla circostanza che il Presidente della società avrebbe minacciato il calciatore, Matteo Serrotti, che non lo avrebbero fatto giocare fino al termine del campionato se non avesse sottoscritto la liberatoria rinunciando alla mensilità di dicembre.

Secondo le difese dei deferiti, infatti, la Procura Federale avrebbe fondato il deferimento esclusivamente su un messaggio vocale contenente la ritenuta minaccia di non fare giocare il Serrotti nella seconda parte della stagione calcistica 2021/2022, la cui produzione sarebbe stata illecita in quanto la Procura non avrebbe mai autenticato l’autore, avendo omesso in sede di audizione del deferito di sottoporre allo stesso l’audio o la trascrizione e di chiederne il riconoscimento. Inoltre, il contenuto del messaggio vocale sarebbe stato travisato dalla Procura Federale, da un lato, poiché non sarebbero ravvisabili gli elementi soggettivi e oggettivi per configurare una minaccia; da un altro lato, in quanto trasmesso esclusivamente al presidente della società presso il quale il calciatore desiderava trasferirsi, il Prato, senza alcuna autorizzazione ad ulteriore divulgazione, neppure al giocatore Matteo Serrotti (che l’avrebbe ricevuto dal direttore sportivo del Prato che l’avrebbe a sua volta ricevuto dal presidente della stessa società); da un altro lato ancora, perché la società non avrebbe avuto interesse a non usufruire delle prestazioni del calciatore essendo “scoperta” nel suo ruolo.

Da ultimo, le difese contestavano l’inconferibilità della responsabilità oggettiva in capo alla Società in quanto le contestazioni non avrebbero riguardato l’ambito sportivo.

Il dibattimento

In sede di discussione sono presenti l’avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale e gli avvocati Matteo Sperduti e Marco Vezzani in rappresentanza del sig. Claudio Lazzaretti e della società USD Athletic Carpi 2021. La Procura Federale, dopo essersi riportata integralmente all’atto di deferimento, ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del Sig. Lazzaretti Claudio, mesi 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti della società USD Athletic Carpi 2021, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

L’avv. Matteo Sperduti, nell’interesse del Sig. Claudio Lazzaretti e della società USD Athletic Carpi 2021, si è riportato integralmente alla memoria difensiva depositata nell’interesse dei deferiti, chiedendo il rigetto del deferimento.

La decisione

L’indagine della Procura Federale nasce dalla segnalazione del 4.7.2022 effettuata dalla Commissione Accordi Economici presso la LND nell’ambito del contenzioso intercorso tra il calciatore Matteo Serrotti e la società USD Athletic Carpi 2021.

In particolare, il calciatore, con ricorso del 7.4.2022, chiedeva alla C.A.E. la condanna della società al pagamento della somma di euro 1.171,28, quale residuo da avere per le prestazioni svolte in favore della stessa sino al suo trasferimento verso la A.C. Prato, avvenuto in data 30.12.2021.

L'U.S.D. Athletic Carpi 2021 si difendeva adducendo che le somme già versate al sig. Matteo Serrotti erano state frutto di un accordo intercorso tra le parti, producendo quietanza sottoscritta dal calciatore, con la quale lo stesso dichiarava di non avere più nulla a pretendere dalla società.

Tuttavia, con le proprie controdeduzioni il calciatore asseriva di essere stato costretto a firmare la liberatoria in favore della società, per ottenere il trasferimento alla A.C. Prato.

Con decisione del 4.7.2022 il ricorso era rigettato dalla C.A.E., stante la validità ed efficacia dell’accordo transattivo accettato e sottoscritto dallo stesso calciatore. La decisione della C.A.E. era impugnata dal calciatore dinanzi al Tribunale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, che, conosciuta l’esistenza dell’indagine della Procura federale, deliberava la sospensione del giudizio in attesa dell’esito degli accertamenti della Procura, poi sfociati nel deferimento e nel presente procedimento.

Ciò premesso in punto di fatto e venendo alla decisione, preliminarmente il Collegio non può fare a meno di stigmatizzare la condotta del calciatore che ha omesso di rappresentare innanzi alla Commissione Accordi Economici, in palese violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, di aver sottoscritto una liberatoria in favore della società carpigiana.

Come evidenziato in precedenti decisioni di questo Tribunale, infatti, “la dichiarazione mendace, cui può essere equiparato il silenzio su fatti decisivi della causa, è in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono guidare l’azione, fra gli altri, degli atleti in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. […] È pacifico, difatti, che un atto, pur se viziato nel consenso, rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento (Cass. 26.7.19, n. 20321). Azione che, nel caso di specie, non è stata proposta” (così Tribunale Federale Nazionale, Decisione/0076/TFNSD-2022-2023; in senso analogo Decisione/0074/TFNSD-2022-2023). Azione che andava proposta, quale presupposto di accoglimento della domanda, dinanzi alla C.A.E.

Ciò posto, in ordine all’asserita non utilizzabilità della registrazione non appaiono condivisibili le contestazioni svolte dai deferiti circa l’omessa autenticazione dell’autore, in quanto la provenienza del messaggio vocale è stata confermata dai dirigenti della A.C. Prato (dal Presidente e dal Direttore Sportivo) e dagli stessi difensori dei deferiti (cfr., memoria pagg. 18 e 19).

Nel merito il deferito Sig. Lazzaretti e, per responsabilità diretta, la società deferita non possono essere ritenuti responsabili della condotta loro ascritta, in quanto tale, alla luce delle evidenze procedimentali, non appare minimamente configurabile alla stregua di una minaccia.

Dalle cennate evidenze procedimentali, il calciatore chiese di essere ceduto alla Società Prato per avvicinarsi alla famiglia. Ma la Società Athletic Carpi oppose rifiuto non avendo un sostituto per il ruolo fondamentale di centrocampista centrale ricoperto dal calciatore.

Il quale insistette fermamente nella sua richiesta, peraltro rientrando nella sua casa in Prato.

Nel frattempo, anche la Società di possibile destinazione insisteva fortemente nella richiesta di acquisizione delle prestazioni del calciatore.

La Società Athletic Carpi propose allora al calciatore ed al dichiarato fine di venirgli incontro che avrebbe acconsentito alla cessione a fronte della rinuncia del calciatore ai suoi emolumenti di dicembre 2021. Il tutto in ottica transattiva e di reciproche concessioni.

Successivamente, a fronte del persistente rifiuto del calciatore ed insistenze sue e della società Prato. Il Presidente della Società Athletic Carpi inviò un messaggio vocale al Presidente del Prato ribadendo la posizione della Società in mancanza di accordo con il calciatore. Messaggio, è bene rimarcarlo, con tono del tutto pacato, anche de determinato.

Lo stesso ascolto del messaggio ne dà conferma, atteso che il Presidente Lazzaretti si limita a confermare la posizione della Società, nel senso che, in assenza, di conclusione dell’accordo con il calciatore, egli non sarà ceduto e rimarrà a casa.

Il che, tuttavia, non sta a significare che il calciatore sarà messo fuori rosa o con simili decisioni, ma semplicemente che rimarrà nella sua casa di Prato, dove si era già trasferito.

Quindi, nessuna minaccia o tentativo estorsivo; il tutto rientrando, nel caso di specie, in una ordinaria trattativa finalizzata a risolvere un contenzioso con reciproche concessioni.

Tra l’altro, non si può fare a meno di considerare, al fine di valutare l’effettiva portata del messaggio de quo, che nessuna intimidazione o minaccia è mai stata rappresentata dal sig. Matteo Serrotti alla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 12 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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