F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/TFN – SD del 14 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 11551/56pf 22-23/GC/CAMS/mg del 7 novembre 2022, depositato il 10 novembre 2022, nei confronti del sig. Renato Colavita e della società Foligno Calcio SSDARL – Reg. Prot. 83/TFN-SD
Decisione/0095/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0083/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Marco Sepe – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11551/56pf 2223/GC/CAMS/mg del 7 novembre 2022, depositato il 10 novembre 2022, nei confronti del sig. Renato Colavita e della società Foligno Calcio SSDARL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il procedimento trae origine dalla nota inviata dalla Divisione Interregionale alla Procura Federale in data 4 luglio 2022, in merito al mancato pagamento delle somme dovute dalla società Foligno Calcio SSDARL ai tecnici sigg.ri Marmorini Simone, Tizzoni Riccardo, Trastulli Giuliano e Vallesi Gilberto, accertate dal Collegio Arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti in data 30 maggio 2022 e quantificate in:
- euro 12.005,00 a favore del sig. Marmorini Simone (vertenza n. 112/12);
- euro 4.503,00 a favore del sig. Tizzoni Riccardo (vertenza n. 109/12);
- euro 5.364,00 a favore del sig. Trastulli Giuliano (vertenza n.103/12);
- euro 6.205,00 a favore del sig. Vallesi Gilberto (vertenza n.110/12).
Il 29 settembre 2022, la Procura Federale ha notificato agli indagati la comunicazione di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 123 CGS.
In data 10 novembre 2022, la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento, contestando:
- al sig. Renato Colavita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Foligno Calcio SSDARL, la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31 comma 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto agli allenatori sigg.ri Riccardo Tizzoni, Gilberto Vallesi, Simone Marmorini e al sig. Giuliano Trastulli, preparatore atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n. 112.12 e n. 103.12 emessi in data 24.5.2022, notificati in data 30.5.2022 e pubblicati con C.U. n. 2/2022 - nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di dette pronunce;
- alla società Foligno Calcio SSDARL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Renato Colavita, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Il dibattimento
Il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza del 5 dicembre 2022.
In vista dell’udienza non sono state presentate memorie.
In sede di discussione è comparso l’avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno si è costituito per i deferiti.
L’avv. Maurizio Gentile, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Renato Colavita, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Renato Colavita.
Dagli atti del deferimento è, infatti, emerso pacificamente che il sig. Renato Colavita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Foligno Calcio SSDARL, in violazione dell’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e dell’art. 31 comma 6 e 7, del CGS, non ha corrisposto agli allenatori sigg.ri Riccardo Tizzoni, Gilberto Vallesi, Simone Marmorini e al sig. Giuliano Trastulli, preparatore atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n. 112.12 e n. 103.12 emessi in data 24.5.2022, notificati in data 30.5.2022 e pubblicati con C.U. n. 2/2022 - nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di dette pronunce.
Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 12 (dodici) di inibizione del sig. Renato Colavita. L’applicazione della pena minima di mesi 6 (sei) per ciascuna violazione contestata (4), infatti, appare sproporzionata ed irragionevole in relazione ai principi di carattere generale che ispirano il giusto processo e l’adeguatezza della pena.
La società Foligno Calcio SSDARL risulta sanzionabile, ai sensi dell’art. 31 n. 6 con la penalizzazione di punti 4 (quattro) in considerazione del numero delle violazioni contestate, mentre non può essere irrogata l’ammenda richiesta in quanto non prevista dalla citata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Renato Colavita, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per la società Foligno Calcio SSDARL, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 14 dicembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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