C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 31/10/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GUARDIAGRELE 2016 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; AMMENDA DI € 500,00; SQUALIFICA AL CALCIATORE PRIMAVERA JACOPO PER SEI TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. GUARDIAGRELE 2016 – CANOSA SANNITA CALCIO, DISPUTATA IL 2.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. n° 20, DEL 6.10.2022 – C.R.A).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GUARDIAGRELE 2016 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; AMMENDA DI € 500,00; SQUALIFICA AL CALCIATORE PRIMAVERA JACOPO PER SEI TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. GUARDIAGRELE 2016 – CANOSA SANNITA CALCIO, DISPUTATA IL 2.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. n° 20, DEL 6.10.2022 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Guardiagrele 2016 ha impugnato le sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 35 del secondo tempo , sul risultato di 1 a 0 per la Società Guardiagrele, i calciatori PRIMAVERA Jacopo, del Guardiagrele, e OTTAVIANI Luca, del Canosa Sannita, si colpivano vicendevolmente in seguito ad un fallo di gioco commesso dal primo in danno del secondo. ln particolare, nell'occasione, il Sig. OTTAVIANI colpiva con media intensità il collo dell'avversario con la mano aperta, mentre il sig. PRIMAVERA colpiva l'avversario con un violento pugno in volto, provocandogli un taglio sul labbro e la fuoriuscita di sangue; - a seguito di questo episodio si formavano sul terreno di gioco diversi capannelli di calciatori di entrambe le squadre, che si confrontavano con violenza. Nella ressa generale I' arbitro poteva individuare soltanto due tesserati del Canosa Sannita, il Sig. FREGOSI Augustin, che rincorreva gli avversari e tentava di colpirne uno con un calcio non riuscendoci, e il Sig. ANNECCHINI Mattia, che si dirigeva verso la recinzione del terreno di gioco rivolgendo insulti e minacce al custode del campo; - dopo circa dieci minuti, I' arbitro, non riuscendo a riportare la calma tra i giocatori, riteneva essere venute meno le condizioni ambientali per terminare I' incontro e decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 1 a 0 a favore della squadra di casa. Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla responsabilità dei calciatori di entrambe le squadre, che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'arbitro di portare a termine l'incontro. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, del CGS, DELIBERA - di infliggere ad entrambe le Società Guardiagrele e Canosa Sannita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a3 e di infliggergli la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00;

- di squalificare il calciatore PRIMAVERA Jacopo, della Soc. Guardiagrele, per 6 gare effettive”. Ha dedotto l’appellante, e ribadito sia con memoria del 26.10.2022, sia a verbale d’udienza, l’eccessività della squalifica inflitta al Primavera, della quale ha chiesto un netta riduzione, in quanto il calciatore si sarebbe limitato a reagire, istintivamente e per legittima difesa, all’improvvisa aggressione di un avversario, dandogli uno schiaffo al collo e non un pugno di forte entità in pieno volto, come, invece, refertato dall’arbitro; quanto ai fatti che hanno determinato la sospensione dell’incontro per responsabilità dei calciatori di entrambe le squadre, l’appellante ha dedotto la propria estraneità in quanto il direttore di gara ha individuato e sanzionato con l’espulsione due giocatori del Canosa Sannita, mentre nessun calciatore, né dirigente del Guardiagrele è stato individuato ed espulso per fatti violenti, dal che la conseguente richiesta di perdita della gara in danno della società Canosa Sannita con il punteggio di 3 – 0, ovvero, in subordine, di ripresa della stessa dal 35° del secondo tempo, in ogni caso con revoca dell’ammenda di € 500,00. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla A.S.D. Guardiagrele può essere accolto limitatamente alla riduzione della sanzione inflitta al calciatore Primavera, al fine di riportare ad equità detta sanzione rispetto a quella inflitta al calciatore Ottaviani Luca del Canosa Sannita, tenuto conto che il primo ha riportato conseguenze di natura lesiva dallo scontro fisico avuto con il secondo. Merita, invece, conferma la decisione del primo giudice quanto alla perdita della gara ed all’ammenda, in quanto, sia lo scontro tra il Primavera e l’Ottaviani, sia la condotta violenta verificatasi anche successivamente tra i tesserati di entrambe le società hanno, di fatto, reso inutili i tentativi messi in atto dal direttore di gara di far riprendere il gioco. In particolare, sebbene il direttore di gara abbia, in effetti, identificato soltanto due tesserati del Canosa Sannita, lo stesso ha comunque riportato con chiarezza il verificarsi di focolai di rissa in tre distinte zone del campo tra tutti i calciatori titolari e i componenti delle panchine di entrambe le squadre, che sono perdurati per oltre dieci minuti rendendo così vani gli sforzi dell’arbitro per riportare la calma. Allo stesso modo, non ricorrono i presupposti richiesti dalla normativa perché possa essere disposta la ripresa della gara dal momento della sospensione decretata dall’arbitro. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale riforma dell’impugnata decisione, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Primavera Jacopo a cinque giornate, confermando, nel resto, l’impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

 

 

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