C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 14/11/2022 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. FOSSACESIA 90 AVVERSO LA SQUALIFCA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FORLANI GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90 – VIRTUS CASTEL FRENTANO, DISPUTATA IL 29.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. n° 28 DEL 3.11.2022 – C.R.A).

APPELLO DELLA A.S.D. FOSSACESIA 90 AVVERSO LA SQUALIFCA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FORLANI GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90 – VIRTUS CASTEL FRENTANO, DISPUTATA IL 29.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. n° 28 DEL 3.11.2022 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Fossacesia 90 ha impugnato la sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore Forlani, in seguito alla convalida di una rete alla squadra avversaria, metteva in atto una protesta gravemente smodata nei confronti dell’arbitro che si concretizzava in contatto fisico. A fine gara reiterava un comportamento antisportivo ed offensivo. Ha dedotto l’appellante che il portiere Forlani si avvicinava al direttore di gara per fargli rilevare che il giocatore della Virtus Castel Frentano aveva segnato il goal del momentaneo pareggio e a pochi minuti dalla fine della gara utilizzando indebitamente la mano, mettendo così in atto una protesta istintiva ma sicuramente non violenta e certamente senza alcun contatto fisico se non con la mano sul braccio dell’arbitro per richiamarne l’attenzione in quanto girato verso il centro delcampo. A fine gara il Forlani avvicinava il direttore di gara in maniera assolutamente civile e pacifica, in alcun modo aggressiva o smodata, per chiedere spiegazioni sulla convalida della rete. Ha chiesto, pertanto, la riduzione della sanzione, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 9 C.G.S., la squalifica non inferiore a quattro giornate può essere comminata solo in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, non riscontrabile nella specie. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Contrariamente a quanto evidenziato nella decisione del primo Giudice, il calciatore Forlani non si è reso responsabile solo di una protesta gravemente smodata, che si concretizzava in un contatto fisico, visto che nel referto arbitrale si descrive l’azione in questo modo: “ …. Mi spintonava ripetutamente afferrandomi per un braccio e rivolgendomi le seguenti parole: “Coglione, che cazzo fai, sei cieco ?” Al termine della gara, il calciatore continuava a inveire al mio indirizzo con fare minaccioso. Veniva poi fermato dai compagni …. ”. Ripristinata, quindi, la versione dei fatti, così come descritti dal direttore di gara, ne discende che l’appello proposto dalla società Fossacesia 90, incentrato su un solo “contegno protestatorio” del calciatore, risulta infondato trattandosi nella fattispecie di un vero e proprio atto di violenza, anche se non connotato da particolare gravità, cui ha fatto seguito un comportamento irriguardoso a fine gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa relativa.

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