C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 20/10/2022 – Delibera – Gara del 10/10/2022 VIRTUS CUPELLO – SAMBUCETO CALCIO

Gara del 10/10/2022 VIRTUS CUPELLO - SAMBUCETO CALCIO

Il Giudice Sportivo - Visto il reclamo della ASD Sambuceto, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa Società chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 1, deducendo che la A.S.D. Virtus Cupello avrebbe violato le norme federali che impongono un limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Direttivo del C.R.A. pubblicata sul C.U. n. 87 del 30.06.2022, a mente della quale nelle gare del campionato di Juniores Under 19 " possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compito il 15^ anno di età. E' consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1^ gennaio 2003 in poi". Il ricorso è fondato. Invero, dall'esame degli atti ufficiali di gara, si evince che la A.S.D. Virtus Cupello durante l'incontro ha impiegato quattro "fuori quota" ed in particolare i calciatori Villano Francesco, nato il 14.04.2003, Seck Mamadou, nato il 13.10.2003, Ricciardi Matteo, nato il 11.03.2003, e Waldi Bilan, nato il 20.06.2003. - Deve essere tenuto in considerazione che il limite massimo di calciatori "fuori quota" che possono essere impiegati, nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva prevista dall'art. 10, comma 6, lett. a), del vigente CGS, deve essere riferito all'effettivo impiego dei giocatori nell'intero corso della gara. - Risulta accertato, pertanto, che la Società Virtus Cupello, impiegando nel corso dell'intera durata della gara quattro calciatori della fascia di età "dal 1^ gennaio 2003 in poi", ha violato la disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al richiamato C.U. n. 87/2022. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 21 del 13.10.2022 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S., Delibera 1. di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla ASD Virtus Cupello la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Virtus Cupello / Sambuceto 0 a 3; 2. di inibire il sig. Di Lallo Gabriele, dirigente accompagnatore della Soc. Virtus Cupello, sino al 26.10.2022; 3. di accreditare la tassa di reclamo.

 

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