C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/11/2022 – Delibera – GARA SCANZANO – ELETTRA MARCONIA

GARA SCANZANO – ELETTRA MARCONIA

Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Atteso che l’articolo 21 comma 1 del CGS prevede: “Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”; Appurato che l’articolo 137 comma 2 del CGS stabilisce “Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio Comunicato Ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo”; Rilevato che alla gara in oggetto ha partecipato un calciatore sanzionato con il provvedimento di espulsione nella gara precedente, in particolare il n. 17 SCHETTINO SAMUELE della Società SCANZANO, il quale prendeva parte alla gara in posizione irregolare; Ritenuto pertanto, che la Società SCANZANO in tal modo ha disatteso quanto contenuto nell’ articolo 137 comma 2 del CGS; P.Q.M. DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare gara persa alla Società SCANZANO con il seguente risultato SCANZANO – ELETTRA MARCONIA 0-3; - di disporre la squalifica di 1 (una) gara, in aggiunta a quella comminata con il C.U. CR Basilicata n.48 del 15.11.2022 al calciatore SCHETTINO SAMUELE della Società SCANZANO; - di disporre l’inibizione fino al 25.11.2022 del sig. Ferruzzi Antonio della Società SCANZANO, quale Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra; - di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza

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