LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Claudio LA VARDERA/A.S.D.ROTONDA CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Claudio LA VARDERA/A.S.D.ROTONDA CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 16.11.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Claudio La Vardera del 7.7.2022, ricevuto a mezzo pec il 31.8.2022 e regolarmente notificato, in pari data, all’ASD Rotonda Calcio (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
del tempestivo deposito e delle regolari notifiche presso i domicili eletti rispettivamente delle controdeduzioni al reclamo dell’associazione del 29.9.2022 e della memoria integrativa del calciatore del 9.11.2022, nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai rispettivi legali;
VALUTATI
tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: di aver stipulato, per la stagione sportiva 2021/2022, un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. con l’ASD Rotonda Calcio, a fronte di un compenso globale lordo di euro 4.800,00; di aver subito un grave infortunio nel corso di una gara disputatasi il 22.12.2021, che lo aveva costretto, in data 28.2.2022, ad un “intervento chirurgico in artroscopia posteriore con resezione ossea, asportazione di ostetrigonum e tenolisi del flessore lungo”; di non essere ancora clinicamente guarito e di doversi sottoporre ad ulteriore ciclo di terapie; che l’associazione, in spregio agli impegni assunti, non aveva provveduto ad onorare l’accordo economico, omettendo di versare l’intero importo ivi previsto.
Il sig. La Vardera ha chiesto, pertanto, alla Commissione, la condanna dell’ASD Rotonda Calcio al “pagamento della somma di € 4.800,00 in relazione all’accordo economico debitamente sottoscritto dalle parti, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto e sino al soddisfo o la maggiore e/o la minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Inoltre, che voglia condannare la Società debitrice al pagamento delle spese del presente procedimento nonché delle spese legali in ragione dell’art.33 comma 14 C.G.S.”.
La resistente associazione si è costituita depositando una memoria nella quale, dopo aver riepilogato i contenuti del ricorso del calciatore, ha eccepito in fatto e in diritto:che il sig. La Vardera da metà gennaio 2022 si era allontanato arbitrariamente e definitivamente, senza ricevere alcuna autorizzazione da parte della società e sottoponendosi autonomamente ad esami medici e cure presso strutture sanitarie di sua fiducia; che tale allontanamento volontario, oltre a determinare una grave violazione di quanto previsto dai Regolamenti sportivi, aveva impedito di avere contezza del suo reale stato di salute e di poter valutare quantomeno una sua partecipazione alle sedute di allenamento; che l’imputabilità della causa dell’allontanamento, da ascriversi esclusivamente al calciatore, e la sua ingiustificata e protratta assenza hanno determinato il venir meno di ogni forma retributiva (anche a titolo di rimborso) in suo favore. L’ASD Rotonda ha, pertanto, chiesto: “- A) Rigettare il reclamo per quanto esposto in “fatti e diritto”; - B) “in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto indicato al punto A), di riconoscere al Sig. La Vardera le spettanze economiche maturate solo ed esclusivamente nel periodo (40 giorni) antecedente al suo arbitrario e definitivo allontanamento; - C) Condannare parte ricorrente alle spese di lite.”.
Il calciatore resistente con memoria integrativa trasmessa il 9.9.2022 ha rilevato come le argomentazioni avversarie, oltre che infondate, fossero prive di qualsivoglia supporto probatorio e, pertanto, da considerarsi tamquam non esset: avendo tempestivamente informato il club della gravità dell’infortunio subito e del successivo decorso clinico; avendo compiuto ogni adempimento necessario per un pronto recupero sostenendone – come documentalmente provato – ogni costo e spesa; avendo l’associazione fornito supporto nella compilazione del modulo di denuncia infortunio e rilasciato ogni documentazione propedeutica all’apertura della posizione (tabulato calciatori); non avendo il club, di contro, garantito alcun supporto sia dal punto di vista medico/sportivo, sia nelle ingenti spese mediche sostenute; avendo egli dimostrato un contegno ineccepibile, come comprovato dal fatto che il club prima del deposito delle controdeduzioni non gli avesse mai contestato alcunchè, riconoscendo per valido e rato ogni passaggio clinico e di spesa; essendo documentata e non contestata la circostanza relativa al grave infortunio patito nello svolgimento dell’attività sportiva nonché quella relativa al fatto che il club, conscio di ciò, lo avesse coadiuvato nell’apertura dell’infortunio.
Il Sig. La Vardera ha evidenziato: che non essendovi traccia alcuna delle contestazioni mosse dalla resistente al suo contegno non può esservi dubbio che lo stesso, ex art. 7 dell’accordo economico, abbia pieno diritto di percepire quanto integralmente maturato e non versato dal sodalizio sportivo, appalesandosi ogni doglianza sollevata generica infondata e, comunque ex art. 115 cpc, in alcun modo provata; che nel presente giudizio si è di fronte ad un lamentato abbandono dell’attività sportiva e ad una carente comunicazione dello stato clinico/medico, ovvero contestazioni che lo stesso TFN/SVE in più occasioni ha ritenuto irrilevanti ai fini del calcolo del quantum e tutt’al più di competenza disciplinare. Il ricorrente ha insistito, quindi, per l’accoglimento delle proprie conclusioni depositando, altresì, copia della mail del 24.2.2022 con la quale la società gli aveva trasmesso la documentazione necessaria per l’apertura del sinistro.
In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 16.11.2022, sono comparsi i difensori delle parti (per la società un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti del procedimento), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la documentazione depositata offre ampio e decisivo riscontro alla domanda di pagamento dei compensi svolta dal sig. La Vardera, risultando provata sia la sua conclusione dell’accordo economico, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso concordato, sia il nesso causale tra la verificazione dell’infortunio e l’attività sportiva prestata in favore della resistente e sia, infine, la gravità dell’infortunio (che ha impedito al ricorrente la ripresa dell’attività sportiva fino al termine della stagione sportiva 2021/2022).
È stato, infatti, provato per tabulas: che l’infortunio è avvenuto durante una gara di campionato (cfr. doc/2 allegato al ricorso); che la società ha coadiuvato il calciatore nell’apertura dell’infortunio (cfr. sempre doc/2 allegato al ricorso); che la modulistica in questione è stata trasmessa con mail a distanza di circa due mesi dall’infortunio, senza che – in quell’occasione – fosse contestato alcunchè circa la lamentata circostanza che “il Sig. La Vardera da metà gennaio 2022 SI ALLONTANAVA ARBITRARIAMENTE E DEFINITIVAMENTE, senza ricevere alcuna autorizzazione da parte della società” (cfr. doc/8 allegato alla memoria integrativa); che il calciatore si è tempestivamente attivato per sottoporsi a tutte le necessarie visite mediche nonché all’operazione chirurgica (considerando la pandemia in corso nonché, in parte, le festività natalizie) ed alla successiva riabilitazione (cfr. docc/3-4-5-6 allegati al ricorso).
Di contro la società non solo ha indirettamente confermato di non aver corrisposto alcun importo al calciatore [“l’imputabilità della causa di allontanamento... e la sua ingiustificata e protratta assenza hanno determinato il venir meno di ogni forma retributiva (anche a titolo di rimborso) in suo favore”] – e, comunque, nulla ha eccepito quanto ad eventuali somme corrisposte in favore del calciatore in forza dell’accordo economico depositato – ma non ha, neppure, depositato alcun documento a fondamento delle proprie eccezioni.
Risulta, dunque, evidente come le contestazioni della società – circa l’indebita interruzione dell’attività sportiva e la mancanza di informativa sull’infortunio – si rivelino, da un lato, assolutamente infondate – alla luce delle molteplici prove documentali offerte dal calciatore – e come, dall’altro lato, non sia stata fornita prova alcuna circa eventuali richieste al calciatore di sottoporsi ad esami medici e cure presso strutture sanitarie di propria fiducia (contestazione formulata per la prima volta nella memoria di costituzione), né circa eventuali richieste di informativa sul suo stato di salute rimaste prive di riscontro.
In conclusione il calciatore ha provato i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere nell’odierno procedimento, mentre di conto la società non ha provato i fatti fondati le eccezioni spiegate, ossia non ha in alcun modo dimostrato la sua tesi diretta a sostenere il presunto inadempimento del calciatore alle proprie obbligazioni.
La società è, dunque, rimasta totalmente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e, pertanto, deve essere condannata al pagamento dell’importo ancora dovuto al sig. La Vardera che – in assenza di un’apposita domanda di risoluzione che avrebbe consentito alla società di far dichiarare, quantomeno, la risoluzione con decorrenza dal 23 giugno 2022 per il protrarsi dell’infortunio “per oltre sei mesi”, con conseguente riduzione del quantum debeatur per un importo pari a quello dovuto per gli ultimi 8 giorni della stagione sportiva, da calcolarsi secondo i criteri, su base giornaliera, utilizzati da questa Commissione – non potrà che corrispondere all’intero valore riportato nell’accordo economico (pari ad euro 4.800,00), oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.
Non si ritiene, invece, che ricorrano nel caso di specie i presupposti per la condanna alle spese domandata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 14, C.G.S. (oggi, invero, disciplinata dall’art. 55 C.G.S.).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Rotonda Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Claudio La Vardera dell’importo di euro 4.800,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla ASD Rotonda Calcio di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.