LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo CECCONI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo CECCONI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 16.11.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Cecconi Jacopo del 29.8.2022 ricevuto il 9.9.2022 e regolarmente notificato, in pari data, alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della Memoria di costituzione dell’associazione dell’8.10.2022 nonché della Memoria di replica del calciatore del 7.11.2022; VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo:di aver sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 con l’A.S.D. Lornano Badesse Calcio a fronte di un compenso lordo di euro 9.000,00, con decorrenza dall’1.8.2021; di essere sempre stato a disposizione dell’associazione, durante il periodo di tesseramento, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo economico; che l’associazione, alla data del 30.6.2022, gli aveva corrisposto la somma lorda di euro 8.100,00 con conseguente debito per il residuo importo di euro 900,00 lordi. Il Sig. Cecconi ha chiesto, pertanto, “in via principale, condannare l’A.S.D. LORNANO BADESSE CALCIO al pagamento della rimanente somma di € 900,00 lordi o alla maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia in favore del calciatore CECCONI JACOPO”.

L’associazione resistente si è costituita con memoria nella quale, dopo aver confermato i termini dell’accordo economico nonché l’importo complessivo versato in favore del calciatore (allegando, peraltro, le ricevute dei bonifici disposti), ha eccepito: di aver dato corretta attuazione all’accordo economico fino alla cessazione dell’attività agonistica, avvenuta con l’ultima giornata del Campionato di Serie D disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); che dopo questa data, a causa di una sopravvenuta crisi economica “imprevista e imprevedibile”, si è trovata nell’impossibilità di continuare l’attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D;  di aver dovuto rinunciare al predetto campionato (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione) ma di aver ottenuto l’iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell’anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); che la C.A.E. dovrebbe, quindi, “bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche”, tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non è stata certamente dovuta alla volontà di “sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022”, stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di appeal negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori; che la scelta adottata era, dunque, l’unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi; di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati, ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto, appunto, di tenere conto, così come dell’assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte.

La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo uno strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e di poter continuare l’attività agonistica nell’interesse anche dei tesserati, ricordando al riguardo come l’ordinamento statuale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l’esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta ad € 900,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti al punto B)”.

Il calciatore, con Memoria di replica trasmessa l’8.11.2022, ha contestato le argomentazioni difensive di parte resistente, evidenziando come:controparte non abbia depositato alcun documento a dimostrazione della crisi (sulla quale si fonda la richiesta di riduzione secondo equità) e ricordando come sia la C.A.E. sia il Tribunale Federale Nazionale abbiano più volte ribadito l’importanza del principio dispositivo di cui all’art. 115 cpc;  un’eventuale riduzione del compenso – considerato il puntuale adempimento delle obbligazioni da parte del sig. Cecconi – sbilancerebbe il rapporto sinallagmatico in favore dell’associazione in maniera del tutto ingiustificata; l’intervenuto pagamento dei compensi fino all’ultima giornata di campionato fosse irrilevante, considerato che la stagione sportiva termina il 30 giugno; qualora fosse accolta la richiesta di riduzione “si andrebbe a legittimare un illegittimo modus operandi”; nel caso de quo non possa trovare applicazione la disciplina del d.lgs 14/2019, dovendosi instaurare una specifica procedura e fornire prova concreta della crisi.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 16.11.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Cecconi, risultando provata sia la sua conclusione, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, “la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare  –  la gran parte delle sue decisioni”. Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all’organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune “peculiarità” del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, non si rinvengono quelle necessarie “peculiarità” (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata) che giustificherebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l’ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio pacta sunt servanda (e, dunque, il carattere vincolante del contratto de quo), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell’associazione per la stagione sportiva di validità dell’accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

Ad abuntantiam non può non rilevarsi come, qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per cui il legislatore statale ha previsto che l’adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, ciò costituirebbe, invero, un error in iudicando nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte delle società e, comunque, ad un “illegittimo modus operandi” (circostanza quest’ultima evidenziata, peraltro, anche dal ricorrente nella propria memoria di replica).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la Lornano Badesse Calcio A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Jacopo Cecconi dell’importo di euro 900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it