LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PASTORE/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PASTORE/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ALESSANDRO PASTORE regolarmente notificato a mezzo pec in data 08.09.2022 alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue: il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società “ASD VASTESE CALCIO 1902” per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 2.000,00, con decorrenza dal 15.01.2022 al 30.06.2022. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 1.500,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD VASTESE CALCIO 1902 del residuo importo di euro 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell’art. 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD VASTESE CALCIO 1902, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

La parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via pec in data 18.11.2022 alla CAE, una dichiarazione d’intervenuto accordo transattivo tra le parti e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio incardinato contro la ASD VASTESE CALCIO 1902 davanti la Commissione Accordi Economici LND e di acconsentire all’estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere.  Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.

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