F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 078/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2022 – Sig. Matteo Contipelli

   

Decisione n. 078/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 086/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente (relatore)

Francesca Mite – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 086/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Matteo Contipelli in data 21.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 15.11.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01/12/2022, il Dr. Carlo Buonauro, udito l’Avv. Alessio Piscini e il calciatore Matteo Contipelli; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il calciatore in epigrafe indicato ha impugnato la decisione (C.U. n. 80/DIV LICP del 15 novembre 2022)  sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Olbia/S.Donato Tavarnelle del 13.11.2022- gli è stata irrogata , unitamente alla squalifica per una giornata effettive di gara, anche la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 sa “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario CONTINI GIANLUCA in quanto dopo essere stato colpito con una testata sul petto reagiva colpendolo a gioco fermo con una spallata sul petto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la condotta differente (spallata) rispetto a quella tenuta (testata) dal suo avversario e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale).”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, parte ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla non contestata condotta violenta, che, per un verso, alla stessa non potrebbe applicarsi la (aggiuntiva) sanzione pecuniaria in quanto non prevista nel paradigma delineato dall’art. 38 CGS; e, per altro verso, quest’ultima risulterebbe eccessiva (ed, in concreto, maggiormente afflittiva rispetto alla squalifica)  sia in ragione della capacità reddituale del reclamante, sia in rapporto alla sanzione irrogata nel medesimo contesto di gioco al giocatore avversario, nonché alle pacifiche modalità di svolgimento dell’accaduto.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.

L’argomentazione difensiva sviluppata in via principale si basa sulla circostanza che, in ragione della tipicità del corredo sanzionatorio e del più generale principio di legalità in ogni fattispecie afflittiva, la sanzione pecuniaria non potrebbe, in relazione alle condotte violente ed al relativo quadro edittale ex art. 38 CGS, trovare applicazione in aggiunta a quella della prevista squalifica.

Di contro s’osserva che non solo in termini generali i commi 1 e 2 dell’art. 12 riconoscono agli organi di giustizia sportiva di stabilire, a tutto tondo, la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, expressis verbis soggiungendo che queste ultime possono essere applicate anche congiuntamente; ma anche che, applicando il meccanismo riduttivo sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione ex art. 15, la parte frazionale della squalifica non può non essere di necessità convertita nella misura dell’ammenda. Quanto invece al calcolo dosimetrico di quest’ultima – ribadendo che la valutazione di maggiore afflittività va operata in astratto (prescindendo, cioè, dalla situazione contingente del sanzionato) e che la sanzione pecuniaria, anche per fungibilità del suo adempimento, deve qualificarsi come meno afflittiva della squalifica, che incide specificamente sulla partecipazione all’attività sportiva – può condividersi nel caso di specie la residua doglianza sulla eccessiva quantificazione dell’importo dell’irrogata ammenda, risultando maggiormente congrua, in considerazione di tutte le modalità della condotta de qua, la misura dimidiata in € 500,00.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere in parte accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

  

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE  

Carlo Buonauro                                                        Pasquale Marino 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce    

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it