F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 079/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2022 – F.C. Forlì s.r.l./U.S. Pistoiese 1921

Decisione n. 079/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 084/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 084/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Forlì s.r.l.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Serie D, Dipartimento

Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.12.2022, il Dott. Alberto Urso, uditi l’Avv. Mattia Cornazzani per la reclamante e l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società U.S. Pistoiese 1921;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Forlì ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND Serie D – Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022) con cui è stato accolto il ricorso presentato dalla U.S. Pistoiese 1921 in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone D, Pistoiese 1921/F.C. Forlì del 23 ottobre 2022 (conclusa col risultato di gara di 0 a 2) ed è stata disposta la ripetizione della gara a fronte dell’errore commesso dall’arbitro nell’infliggere al 42’ del primo tempo la sanzione dell’ammonizione ad un calciatore (i.e., Arcuri Alberto), anziché ad altro (i.e., Biagioni Alessio) della Pistoiese, effettivo autore della condotta fallosa sanzionata, circostanza che – ha ritenuto il Giudice Sportivo - aveva inciso sul regolare svolgimento della gara attesa la successiva ammonizione irrogata allo stesso Arcuri, perciò espulso proprio in conseguenza del precedente errore commesso dal direttore di gara.

Nel proporre reclamo, il Forlì si duole, anzitutto, col primo motivo, dell’utilizzo ai fini della decisione assunta dal Giudice Sportivo delle immagini televisive prodotte dalla Pistoiese, considerato che lo stesso Giudice Sportivo non ha accertato preventivamente la “piena garanzia tecnica e documentale” offerta da tali immagini, necessaria ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S. per il loro utilizzo a fini istruttori.

Sotto altro profilo, le dette immagini non avrebbero comunque potuto essere utilizzate ai fini della valutazione circa la regolarità della gara e la sua eventuale ripetizione, dal momento che il loro utilizzo è ammesso dal Codice di Giustizia Sportiva per la sola irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati.

L’errore commesso dal Giudice Sportivo emergerebbe in termini ancor più palesi dal supplemento di rapporto predisposto dall’arbitro della gara (richiamato dalla decisione impugnata), in cui si dà evidenza che lo stesso direttore di gara aveva preso (alcuni giorni dopo la gara) visione delle immagini e, in conseguenza di ciò, aveva rettificato la propria valutazione sul calciatore che meritava effettivamente l’inflizione del provvedimento d’ammonizione.

Col secondo motivo, la reclamante si duole della qualificazione della fattispecie alla stregua di “errore tecnico” commesso dall’arbitro, quando in realtà viene in rilievo nella specie un profilo - non già di mancata applicazione del Regolamento del giuoco del calcio bensì - d’interpretazione di una singola azione di gioco, come tale inidoneo a determinare la ripetizione della gara.

Sotto altro profilo, la reclamante contesta l’utilizzabilità del supplemento di referto arbitrale formulato tardivamente in termini di “ritrattazione” della valutazione e decisione espressa in gara.

Col terzo motivo, la reclamante si duole dell’omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali, nel caso in esame, sarebbe ravvisabile un pregiudizio per il regolare svolgimento della gara in conseguenza dell’errore commesso dall’arbitro, considerato che il pertinente art. 10, comma 5, C.G.S. non commina sic et simpliciter la ripetizione della stessa in caso di fatti che – come nella specie – “per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”; in tale prospettiva, la decisione del Giudice Sportivo si porrebbe in contrasto coi principi fondamentali della preminenza del merito sportivo e dell’intangibilità del risultato di gara.

Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e l’omologazione del risultato di gara.

Resiste al reclamo la U.S. Pistoiese chiedendone la reiezione.

Alla riunione del 2 dicembre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Può muoversi dall’esame del primo e secondo motivo di gravame, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza.

Occorre premettere al riguardo che, ai fini della ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., è necessaria la sussistenza del requisito della “irregolarità” della stessa, ravvisabile in caso di errore tecnico commesso dall’arbitro per violazione del Regolamento del giuoco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco (cfr. CSA, III, 2 dicembre  2022, n. 63; 14 dicembre 2020, n. 30).

Al contempo, va tenuto conto - sul piano istruttorio - che la prova televisiva è ammissibile in sede giudiziale nelle sole (tassative) ipotesi previste dall’art. 61, comma 2 e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta o blasfema), “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati” (art. 61, comma 2, C.G.S.; cfr. in generale, sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; proprio al fine di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva in caso di error in persona a fini diversi da quelli disciplinari, e in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell’arbitro, CSA, n. 30 del 2020, cit.).

Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022, n. 278).

Nel caso di specie, l’error in persona commesso dall’arbitro è stato invocato dalla U.S. Pistoiese non già a fini disciplinari, bensì ai fini della ripetizione della gara e, cioè, proprio per rilevare un (presunto) errore tecnico commesso dall’arbitro.

Per questo, da un lato, la ripresa televisiva non è utilizzabile in tale prospettiva (CSA, n. 30 del 2020, cit.; Id., III, 17 febbraio 2020, n. 184, in cui si pone chiaramente in risalto che “È […] inammissibile la prova tv per finalità diverse [da quelle disciplinari], quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro”).

Dall’altro, nella specie, non si è neppure in presenza, a ben vedere, di un’irregolarità di gara idonea a determinarne la ripetizione, atteso che non viene in rilievo un errore nell’applicazione del Regolamento riconducibile a sua non conoscenza o dimenticanza, bensì una mera interpretazione dei fatti di gioco, pur eventualmente erronea a causa di una svista materiale in cui l’arbitro sarebbe incorso.

Per le stesse ragioni, nessuna rilevanza può assumere in questa sede il supplemento di rapporto arbitrale del 3 novembre 2022, che non costituisce autentico chiarimento della condotta tenuta dall’arbitro durante la gara, bensì manifestazione di una diversa valutazione espressa sulla base della visione delle (inammissibili) riprese televisive, sicché lo stesso non può assumere in sé alcun valore probatorio (cfr., al riguardo, CSA, n. 184 del 2020, cit., che pone in risalto anche l’inammissibilità di una rettifica postuma a distanza di tempo dalla gara e decorrelata da elementi emersi già in gara, bensì fondata esclusivamente su immagini televisive visionate dall’arbitro successivamente).

Il che è sufficiente ai fini dell’accoglimento del reclamo, atteso che la decisione del Giudice Sportivo s’è basata su elementi istruttori (i.e., le riprese tv e il supplemento di rapporto) inammissibili, ovvero comunque inidonei a consentire una valutazione difforme da quella espressa dall’arbitro in gara e s’incentra sulla sussistenza di un errore tecnico non qualificabile come tale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, C.G.S.. Di qui l’accoglimento del reclamo, prescindendo peraltro dalle considerazioni sul fatto che non è dimostrato in specie lo specifico nesso causale tra l’invocato errore arbitrale e lo svolgimento della gara e relativo esito, considerato che l’espulsione a carico dell’Arcuri è maturata a distanza di tempo (i.e., al 28’ del secondo tempo) e per effetto di una distinta decisione arbitrale, consistente nella seconda ammonizione inflitta al calciatore, espulso appunto per somma di ammonizioni.

Per le suesposte ragioni Il reclamo va dunque accolto - con assorbimento di tutte le altre doglianze e questioni sollevate - e, in riforma della decisione impugnata, va respinto il ricorso in primo grado e omologato il risultato di gara maturato sul campo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, omologando il risultato della gara Pistoiese/Forlì del 23.10.2022 ottenuto sul campo. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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