F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0056/CFA pubblicata il 19 Dicembre 2022 (motivazioni) – Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia/U.S. Cremonese S.p.A.
Decisione/0056/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0062/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Francesco Sclafani - Componente (Relatore)
Salvatore Lombardo – Componente
Luca Cestaro - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0062/CFA/2022-2023 proposto dalla società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia,
contro
Società U.S. Cremonese S.p.A. rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Rodella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Cola di Rienzo 28 (paolorodella@ordineavvocatiroma.org);
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche di cui al Com. Uff. n.0015/TFNSVE-2022-2023 del 23 novembre 2022.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 15 dicembre 2022 l’Avv. dello Stato Francesco Sclafani e udito per la reclamate l’Avv. Marco Sabato e per la U.S. Cremonese S.p.A. l' Avv. Paolo Rodella.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia adiva la Commissione Premi per ottenere la certificazione relativa al c.d. premio alla carriera dovuto, ai sensi dell’art 99 bis delle NOIF, dalla società US Cremonese Spa per il calciatore Giacomo Quagliata, nato il 19 febbraio 2000 e riferito alle stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.
Con delibera n. 2/E del 22 settembre 2022 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta per le stagioni sportive 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, disponeva che, in merito alla stagione sportiva 2011/2012, “il premio alla carriera non sussiste in quanto il relativo tesseramento si riferisce ad una stagione sportiva precedente alla prima che ne sancisce il diritto, ovvero la 2012/2013” e, per l’effetto, deliberava la certificazione del premio alla carriera per il minor importo di € 62.000,00 in luogo della somma di € 80.000 richiesta dalla Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia.
Avverso tale delibera quest’ultima società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche sostenendo che il premio alla carriera è dovuto anche per la stagione sportiva 2011/2012 sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’art. 99 bis delle NOIF deve essere interpretato nel senso che il premio riguarda anche la stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni.
Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale federale nazionale ha rigettato il ricorso.
La Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia ha proposto reclamo insistendo nella sua domanda.
La Società U.S. Cremonese S.p.A. ha depositato memoria chiedendo la conferma della decisione impugnata o, in subordine, di essere condannata al pagamento solo di una quota parte del premio relativo alla S.S. 2011/12 pari ad € 6460,27.
I difensori di entrambe le parti hanno illustrato le loro ragioni all’udienza del 15 dicembre 2022 all’esito della quale il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 99 bis delle Norme organizzative interne della FIGC (NOIF), rubricato Premio alla carriera, prevede:
“1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.
2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche”.
Nella fattispecie in esame il Sig. Giacomo Quagliata, nato il 19 febbraio 2000, è stato tesserato come “giovane” dalla società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia, tra l’altro, nelle stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016. In data 14 agosto 2022 il suddetto calciatore ha disputato, come professionista, la sua prima gara ufficiale nel campionato di serie A con la Società U.S. Cremonese S.p.A. e con ciò si è verificata la condizione prevista dall’art. 99 bis delle NOIF per la corresponsione del c.d. premio alla carriera.
Pertanto, la Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia - premesso di aver riscosso dalla FC Pro Vercelli 1892 la somma di € 10.000 a titolo di premio di preparazione ex art. 93 NOIF - sostiene di avere diritto al pagamento del premio alla carriera nella misura di € 80.000 (€ 18.000 per ciascuna delle cinque stagioni sportive su indicate, detratti € 10.000 percepiti a titolo di premio di preparazione).
Orbene, la questione controversa riguarda l’interpretazione del secondo periodo del primo comma dell’art. 99 bis NOIF ai sensi del quale “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”.
Secondo la Commissione Premi e il Tribunale federale nazionale rileverebbe, quale presupposto applicativo della norma, la stagione sportiva che inizia nell’anno nel quale il calciatore compie 12 anni, mentre, secondo il reclamante, rileverebbe la stagione sportiva in corso alla data in cui il giocatore compie 12 anni a nulla rilevando il fatto per una parte di tale stagione la formazione abbia riguardato un giovane che non abbia ancora compiuto dodici anni.
Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale federale nazionale ha negato il riconoscimento del premio alla carriera per la stagione sportiva 2011/12 perché il giovane calciatore in questione ha compiuto 12 anni il 19 febbraio 2000, ovvero dopo l’inizio di tale stagione.
In merito, la Quarta Sezione di questa Corte federale (decisione n. 71/2019-2020, confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n.64/2020) si è espressa nel senso che il premio alla carriera spetta anche per la stagione sportiva già iniziata alla data del compimento del dodicesimo compleanno.
Nel motivare la sua decisione il Tribunale federale nazionale dichiara di essere consapevole di tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, sostiene che nella fattispecie in esame vi sarebbero ragioni che giustificherebbero una diversa applicazione della norma perché il compimento del dodicesimo anno d’età è avvenuto a stagione sportiva di gran lunga avanzata, pertanto, la specificità del caso imporrebbe di non riconosce il premio per tale stagione in quanto l’impegno profuso dalla società dilettantistica nella formazione del giovane calciatore riguarderebbe “un periodo non significativo o, comunque, non tale da permettere di considerare quella del 2011/12 una stagione formativa”.
Nel suo reclamo la società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia contesta tale argomentazione osservando che in verità l’attività formativa è stata svolta per tutta la stagione sportiva in quanto la formazione può interessare anche il periodo che precede il compimento del dodicesimo anno di età e, ai fini della corresponsione del premio in questione, ciò che rileva è che il giovane calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni; il che nella fattispecie è avvenuto.
Dal canto suo la U.S. Cremonese S.p.A. ritiene che vi siano i presupposti per mettere in discussione il suddetto orientamento giurisprudenziale in quanto non sarebbe ragionevole, né conforme alla ratio dell’art. 99 bis NOIF, riconoscere il premio anche per una stagione sportiva in cui l’attività formativa ha riguardato in buona parte un giovane che non ha ancora compiuto 12 anni. Pertanto, chiede, in via principale, la conferma della decisione impugnata, in subordine, di essere condannata al pagamento solo di una quota parte del premio relativo alla S.S. 2011/12 corrispondente al periodo formativo successivo al compimento di 12 anni.
Questa Corte ritiene che le argomentazioni addotte dalla parte resistente non consentono di mettere in discussione il principio di diritto affermato, con ampia e condivisibile motivazione, dalla Quarta Sezione di questa Corte (decisione n. 71/2019-2020 del 17 giugno 2020) e condiviso dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n.64/2020 del 22 dicembre 2020) secondo il quale ai sensi dell’art. 99 bis NOIF il premio alla carriera spetta anche per la stagione sportiva già iniziata alla data del dodicesimo compleanno.
Come affermato da questa Corte nella citata decisione, sul piano dell’interpretazione letterale, l’utilizzo del participio passato del verbo (“iniziata”) consente di ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla stagione sportiva già in corso al momento del compimento del dodicesimo anno di età e che pertanto la consecutio temporum tra i due momenti è nel senso che l’inizio della stagione precede il compimento del dodicesimo anno e non viceversa. Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alla stagione sportiva successiva alla data del dodicesimo compleanno avrebbe evidentemente fatto ricorso all’indicativo presente (usando l’espressione “che inizia”).
Alla medesima conclusione conduce l’analisi della ratio della norma in esame in quanto il premio alla carriera ha la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un contributo di natura solidaristica dovuto alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che hanno la funzione di formare i giovani calciatori ed ha l’obiettivo di stimolare la crescita e lo sviluppo delle scuole di formazione e di elevare la qualità dei calciatori, spingendo le società dilettantistiche ad investire sui giovani.
Pertanto, la soluzione interpretativa elaborata dalla giurisprudenza, e che la società reclamante vorrebbe mettere in discussione, è pienamente coerente con la suddetta ratio della norma incentrata sulla finalità di contribuire allo sviluppo del movimento calcistico. Al contrario, la diversa interpretazione restrittiva sostenuta dalla U.S. Cremonese S.p.A. non appare coerente con la logica e le finalità dell’istituto in quanto è del tutto ragionevole che anche l’attività formativa che precede il dodicesimo compleanno, purché nell’ambito della medesima stagione sportiva, venga remunerata con il premio.
Peraltro, la suddetta interpretazione restrittiva comporta che il premio sia riconosciuto o meno, a seconda della data di nascita del calciatore (se anteriore o successiva all’inizio della stagione calcistica in questione) il che non appare coerente con la ratio dell’istituto che è quella di remunerare l’attività formativa che decorre dalla stagione sportiva nel corso della quale il giovane compie dodici anni.
Non si ravvisano pertanto argomenti per discostarsi dall’interpretazione che risulta essere più aderente alla finalità di tutela e promozione dell’attività formativa svolta dalle società dilettantistiche e che collega il requisito anagrafico alla stagione sportiva in corso nel momento in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età essendo questa l’interpretazione più idonea a garantire lo sviluppo del settore giovanile e più rispondente al citato principio solidaristico nei rapporti tra società dilettantistiche e professionistiche.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società U.S. Cremonese S.p.A. al pagamento in favore della società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF anche per la stagione sportiva 2011-2012.
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Sclafani Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce