F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 087/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2022 – Sig. Alex Casella

Decisione n. 087/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 099/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 099/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Alex Casella,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 96/DIV del 28 novembre 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, l’Avv. Mauro

Sferrazza e udito l’Avv. Matteo Sperduti per la parte reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento sanzionatorio dell’inibizione nei confronti del Sig. Alex Casella:

 “per avere, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava allo stesso con fare aggressivo e gli mostrava l’immagine di un calcio di rigore sul cellulare contestando il suo operato e pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all'Arbitro ricoperta dal CASELLA (referto arbitrale, r. proc. fed.)”.

Il reclamante, ripercorso lo sviluppo della vicenda per cui è sanzione, “non smentisce la descrizione dei fatti e comprende che possano essere oggetto di una valutazione disciplinare per il fatto stesso di non condividere la decisione tecnica dell’arbitro ma la misura sanzionatoria applicata non trova alcuna giustificazione.

Tanto più che oltre ad essere uno stimato dirigente sportivo ed avvocato, non ha precedenti in tal senso, avendo sempre operato con buonsenso, e nel rispetto delle norme federali oltre che comportamentali.

Concludendo, quindi, in virtù dei motivi suesposti si confida che l’On.le Corte Sportiva ridetermini la sanzione inflitta al sig. Casella riducendola fino al 10 dicembre 2022 anziché fino al 13 dicembre 2022”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che la domanda attorea, complessivamente considerata, possa trovare accoglimento, nei termini di cui in motivazione.

Occorre, in via del tutto preliminare, dare atto che la difesa del reclamante non contesta i fatti. Del resto, questi, oltre ad essere descritti dal direttore di gara nel proprio referto, trovano puntuale riscontro nella relazione dei collaboratori della Procura federale.

Sulla ricostruzione del fatto, dunque, nulla quaestio.

Ancora, correttamente, la difesa del reclamante non disconosce il valore che i rapporti ufficiali di gara rivestono quale fonte privilegiata. Ciò consente a questa Corte di non ribadire principi che sono consolidati nell’ordinamento federale.

L’assunto difensivo si incentra, invece, sulle ragioni della condotta tenuta dal dirigente di cui trattasi e sul contenuto della stessa. In tale prospettiva il reclamo non è privo di pregio.

La condotta del Sig. Alex Casella non può, ovviamente, che essere censurata, specie perché posta in essere dal dirigente addetto all’arbitro. La stessa, dunque, merita sanzione. Tuttavia, sotto il profilo della misura, il Collegio ritiene che la inibizione inflitta in prime cure possa essere rideterminata.

Deve, doverosamente, premettersi come, anche nel caso di accertato evidente errore arbitrale, non possa, ovviamente, giustificarsi una tale reazione da parte del Dirigente. L’errore lamentato può, al più, servire ad inquadrare il contesto emotivo nel quale quella condotta è maturata. Ciò che rileva, invece, nel caso di specie, è che, una attenta lettura dei referti ufficiali ed una complessiva riconsiderazione del comportamento del Sig. Alex Casella induce a ritenere come lo stesso non sia connotato da un atteggiamento aggressivo o minaccioso. Il Sig. Alex Casella sembra avvicinarsi al direttore di gara, con fare, si impetuoso, ma esente da intenti aggressivi e, tantomeno, violenti. Semmai, l’intenzione appare quella di far verificare il palese errore commesso.

Insomma, fermo restando e ribadito che una tale reazione non può essere giustificata o condonata, la stessa può essere qualificata in termini di condotta lievemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che trova adeguata e più equa remunerazione nella sanzione della inibizione fino al 10 dicembre 2022.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione fino al 10.12.2022. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                                   Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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