F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 091/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2022 – Alcione Milano SSD a r.l.

Decisione n. 091/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 098/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

(relatore) Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 098/CSA/2022-2023, proposto dalla Società Alcione Milano SSD a r.l.,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 57 del 22.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06 dicembre 2022, il dott.

Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Alcione Milano SSD ARL. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Zito Giovanni, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 57 del 22.11.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Seregno Calcio Srl/Alcione Milano SSD ARL del 20.11.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per essere, calciatore in panchina, uscito dall’area tecnica e rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara. Al termine della gara in maniera insistente e aggressiva bussava più volte alla porta dello spogliatoio arbitrale pretendendo spiegazioni, solo l’intervento di un dirigente locale cercava l’allontanamento dello stesso”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, sostenendo essere stata effettuata una ricostruzione errata dei fatti, in quanto il calciatore ha posto in essere una condotta non meritevole di una sanzione così grave e che, comunque, nel suo comportamento vi era assoluta buona fede. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo è congrua ed equa, tenuto conto che il calciatore profferiva frasi offensive nei confronti del direttore di gara, uscendo dall’area tecnica e, al termine della gara, si dirigeva verso lo spogliatoio arbitrale, bussando più volte alla porta e pretendendo spiegazioni in ordine ad una decisione dell’arbitro. Terminava detta condotta solo quando veniva allontanato da un dirigente locale.

La Società reclamante, peraltro, non disconosce i fatti, ma ne propone una ricostruzione completamente diversa, in contrasto con il referto arbitrale e senza offrire alcun riscontro oggettivo.

Al riguardo, il Collegio rileva che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61, comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova. Detto referto, così come steso dall’arbitro, testualmente recita: “Dopo una mia valutazione il sig. Zito Giovanni si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e inveiva nella mia direzione urlando: “Vaffanculo! Vaffanculo!”, accompagnando le grida con ampi gesti delle braccia. Segnalo inoltre che, al termine della gara, il sig. Zito entrava nella zona spogliatoio e per ben due volte, bussava al mio spogliato, chiedendo di potermi parlare e spiegare l’accaduto. In entrambe le occasioni veniva invitato ad allontanarsi, solo l’intervento del Dirigente, sig. Frontini Stefano, ci consentiva di allontanare il sig. Zito, che risultava particolarmente insistente e prepotente”.

Tutto ciò considerato, la condotta irriguardosa posta in essere è meritevole della sanzione delle tre giornate di squalifica qui impugnata, atteso che due giornate costituiscono il minimo edittale per le frasi irriguardose pronunciate nei confronti dell’arbitro e l’ulteriore giornata comminata dal Giudice Sportivo è riferita al comportamento insistente e prepotente tenuto nello spogliatoio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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