LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michele GUIDA/POL.VASTOGIRARDI

RICORSO DEL CALCIATORE Michele GUIDA/POL.VASTOGIRARDI

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 1.12.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Michele Guida tino dell’12.9.2022 (ricevuto a mezzo pec il 24.10.2022), notificato il 19.9.2022 alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito della memoria di costituzione (contenente domanda riconvenzionale) dell’associazione datata 17.10.2022 (regolarmente notificata a mezzo pec, il 18.10.2022, al calciatore nel domicilio eletto nonché alla C.A.E.) e della memoria integrativa del ricorrente datata 22.11.2022 (notificata a mezzo pec, il 23.11.2022, all’indirizzo pec della società e non già nel domicilio eletto da quest’ultima), nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale del calciatore;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con la quale è stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso lordo annuo di euro 17.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 15.473,00 – pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore – e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’A.S.D. Polisportiva Vastogirardi al “pagamento della somma di Euro 1.527,00”.

L’associazione resistente si è costituita eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 28, commi 3-4-5, del Regolamento L.N.D., per non esserle stati trasmessi gli atti e i documenti allegati al ricorso, denunciando, dunque, la “evidente compressione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa della parte resistente” e, infine, ricordando una precedente decisione assunta da questa Commissione (C.U. 64/2022), relativa, però, ad una diversa fattispecie.

L’A.S.D. Polisportiva Vastogirardi ha eccepito nel merito: di aver riconosciuto al calciatore l’intero importo convenuto nell’accordo economico, avendo provveduto al pagamento delle spese di vitto e alloggio (per un importo complessivo pari ad euro 1.904,19), non previste quali ulteriori oneri aggiuntivi rispetto all’importo globale ivi stabilito, avendo così corrisposto un importo complessivo superiore rispetto a quello che il calciatore aveva dichiarato di aver percepito; che il calciatore ha alloggiato, per l’intera stagione, insieme ad altri (otto) compagni di squadra presso un immobile concesso in locazione ad uso abitativo alla società a fronte del pagamento del canone mensile di euro 600,00; di aver sostenuto per conto del ricorrente, oltre al pagamento del canone di locazione per complessivi euro 2.400 (imputabile pro quota ai nove atleti), il versamento delle rate condominiali per euro 987,82, il rimborso delle utenze per euro 1.864,83 nonché le spese di vitto; che il rimborso dovuto al Guida ai sensi dell’art. 2 è, dunque, omnicomprensivo delle predette spese di vitto e alloggio;che il contenuto economico degli accordi può prevedere la determinazione di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e voci premiali o, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondere in 10 rate mensili di pari uguale importo; che nell’accordo economico nessuna somma aggiuntiva e/o concorrente è, invece, prevista per le spese di vitto e alloggio, che devono essere considerate a carico dell’atleta; che i nuovi accordi economici predisposti dal Dipartimento Interregionale della LND, per la s.s. 22/23, regolamentano espressamente all’art. 4 l’ipotesi in cui la società si faccia o meno carico dei rimborsi delle spese di vitto e alloggio del calciatore; che, in difetto di pattuizioni circa il pagamento aggiuntivo di tutte le spese in questione a carico della società, è legittima la compensazione effettuata con l’ultimo rateo dovuto al sig. Guida; che la domanda creditoria avanzata dal calciatore è errata, infondata e lacunosa nella ricostruzione degli eventi e, dunque, meritevole di rigetto; che l’importo di euro 1.904,19 per spese di vitto e alloggio (pro quota rispettivo al complessivo di euro 17.137,78), di cui il ricorrente ha beneficiato, compensa il corrispettivo dovuto.

La società ha evidenziato, dunque, come al calciatore sia stato corrisposto un importo complessivo di euro 17.377,19 – superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto percepire per effetto dell’accordo economico – ragione per la quale ha chiesto la restituzione di euro 377,19, rassegnando le seguenti conclusioni “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata per violazione dell'art. 28 Regolamento L.N.D.; in via principale - in ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso - rigettare la domanda ex adverso proposta di condanna al pagamento della somma di € 1.527,00, perché infondata, eccessiva, nonché pretestuosa, stante l'integrale pagamento del rimborso globale annuo per effetto della compensazione delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dalla società resistente; in via riconvenzionale, condannare il calciatore Guida al pagamento, in favore della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, della somma pari a € 377,19. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” e chiedendo, in via istruttoria, l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze relative alle spese di vitto e alloggio.

Il ricorrente con memoria integrativa del 22.11.2022 ha contestato il contenuto delle avverse controdeduzioni e produzioni, rilevando come, nel caso di specie, non ricorrerebbe una delle ipotesi di inammissibilità previste dal Regolamento L.N.D. e precisando come la documentazione fosse stata regolarmente inviata alla CAE, senza che fosse necessario inviarla anche alla Società (già a conoscenza e/o nella disponibilità della stessa). Nel merito ha evidenziato come fosse notorio che le spese per vitto e alloggio non potessero essere ricomprese nella somma lorda indicata nell’accordo economico (il quale si riferisce solo alle prestazioni sportive del tesserato), con la conseguenza che tali spese (sostenute dalla società) non potevano essere decurtate dall’importo ivi previsto e che, dunque, non poteva operarsi la compensazione chiesta da controparte.

In occasione dell’udienza tenutasi l’1.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti (per il calciatore un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti del procedimento), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Guida, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore corrisposto, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente, sulla scorta della costante giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale (di seguito: T.F.N.), risultano essere infondate, sia con riferimento all’inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata, sia nel merito.

Preliminarmente, quanto al profilo di inammissibilità del ricorso per il mancato invio (alla società) dei documenti allegati, questa Commissione pur apprezzando le argomentazioni difensive svolte dalla resistente non può, in assenza di un’espressa previsione regolamentare, accogliere la relativa domanda. Non vi è dubbio, infatti, che se il Regolamento L.N.D., da un lato, prescrive l’inammissibilità della costituzione – rilevabile d’ufficio – per la mancata trasmissione dell’atto costitutivo con i relativi allegati da parte del resistente al ricorrente, non prevede, dall’altro lato, analoga sanzione ove invece sia stato quest’ultimo – come effettivamente è avvenuto nel caso di specie – ad omettere l’invio alla controparte dei documenti allegati all’atto introduttivo. Trattasi, invero, di uno squilibrio – seppur minimo, in quanto superabile con una semplice istanza alla C.A.E. – tra le posizioni difensive delle parti che questa Commissione non può, però, colmare forzando – con una propria interpretazione – l’attuale disciplina regolamentare, in quanto diversamente si colpirebbe con un provvedimento oltremodo gravoso – quale la declaratoria d’inammissibilità –  un’omissione che invero non risulta attualmente “punita” dal vigente Regolamento L.N.D.  Si rileva, peraltro, come una tale interpretazione si porrebbe in contrasto anche con l’art. 49, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (che si ricorda essere la prima disposizione del capo IV intitolato “Norme generali sul procedimento”), che si limita, infatti, a disporre l’invio contestuale della “copia del ricorso o del reclamo stesso” all’eventuale controparte, ma non anche dei documenti allegati.

Per completezza si segnala che lo stesso T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche (competente a giudicare delle impugnazioni avverso le decisioni assunte da questa Commissione) ha già avuto modo di pronunciarsi, in una fattispecie identica a quella in delibazione, stabilendo che “la mancata allegazione alla controparte della documentazione inviata alla Commissione Accordi Economici, non comporta nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, poiché il calciatore avrebbe, comunque, potuto accedere ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima; inoltre detti documenti, noti all’odierna ricorrente, erano elencati nel ricorso sopra richiamato” (Decisione n. 40/TFN-SVE 2019/2020 del 19-23.12.2019).

Non si può, peraltro, dimenticare l’indirizzo al quale il TFN da tempo aderisce per cui “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport), citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-20222023.

Fermo quanto precede si ritiene senz’altro opportuno – anche per ragioni di economia processuale – che la parte ricorrente (come, peraltro, avviene nella quasi totalità dei procedimenti) abbia la premura di trasmettere tutti i documenti allegati al proprio ricorso, non solo alla C.A.E., ma anche alla parte resistente (senza, però, che una tale omissione possa, poi, avere – fatte salve eventuali e future modifiche regolamentari – un qualche effetto sulla decisione, costituendo questo un mero invito e non certo un obbligo previsto a pena di inammissibilità del ricorso).

Nel merito, quanto alla compensazione tra l’importo chiesto dal calciatore e quello che la Società asserisce di avere corrisposto – pro quota – a titolo di spese di vitto e alloggio, giova rilevare che dalla documentazione prodotta dalla resistente non emerge in alcun modo che tali corresponsioni siano state eseguite in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore. Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito del calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l’aver corrisposto le spese di vitto e alloggio “costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest’ultimo – è legittima”.

Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un’altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. “che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto”.

I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono, peraltro, stati confermati – inter alia – dallo stesso Organo anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017.

Alla luce dei precedenti sopra richiamati nonché di quanto previsto nell’art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. (“Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione”) non si ritiene meritevole di accoglimento neppure l’istanza istruttoria formulata dalla resistente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Michele Guida dell’importo di euro 1.527,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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