LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Samuele SPANO/S.S.D. F.C.TRAPANI 1905 ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Samuele SPANO/S.S.D. F.C.TRAPANI 1905 ARL

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Spano Samuele, regolarmente notificato  in data 06.09.2022 alla società sportiva F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. ed inviato a questa Commissione in data 21.09.2022

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

RILEVATO ALTRESì

il tardivo deposito della memoria di costituzione da parte della società resistente

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. con decorrenza dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 30.000,00 oltre ad ulteriori Euro 2.000,00 in caso di conseguimento – sul terreno di gioco – della vittoria del Campionato Nazionale di Serie D - Girone I, da corrispondersi in nove rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone : - di aver ricevuto i seguenti pagamenti a mezzo bonifico bancario: Euro  3.000,00 il 16.11.2022, Euro 3.000,00 il 20.12.2021, Euro 3,000,00 il 02.02.2022, Euro 3.000,00 il 18.03.2022, Euro 1.000,00 il 17.06.2022 ed infine Euro 10.666,67 lordi (pari a netti 7.986,14) il 29.06.2022; - che, con riferimento a tutti gli importi sopra indicati, vi era una corrispondenza tra importi lordi e quelli netti percepiti in virtù del mancato superamento della franchigia di Euro 10.000,00 prevista dall'art. 69, comma 2, del TUIR, così come integrato dall'art. 1, c. 367, L. 205/2017, in relazione agli anni di riferimento (2021 e 2022), fatta eccezione per l'ultimo pagamento ricevuto, avendo la Società anzidetta corrisposto l'importo lordo di Euro 10.666,67, pari a netti Euro 7.986,14, sull'errato assunto dell'avvenuto superamento della franchigia innanzi citata; - che, pertanto, il calciatore, ritenendo errato detto assunto, non provvedeva alla sottoscrizione della ricevuta di pagamento inviatagli dalla Società resistente all'interno della quale si richiedeva allo stesso di certificare che la ricezione del compenso lordo di Euro 10.666,67 avesse comportato il superamento della predetta franchigia; - di vantare, pertanto, un credito residuo pari ad Euro 6.333,33 lordi, di cui Euro 3.000,00 netti ed Euro 3.333,33 soggetti a tassazione, di cui chiede in questa sede chiede il pagamento, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di lite. Con memoria depositata in data 24.11.2022 – dunque, come detto, tardivamente – si costituiva in giudizio la società F.C. Trapani mediante deposito di un prospetto riassuntivo delle somme corrisposte al calciatore, ed allegando a supporto copia delle ricevute dei bonifici effettuati nonché dei cedolini paga. Orbene, è il caso di rilevare, a tal proposito, che dal suddetto prospetto si evincerebbe la corresponsione di due “rate” ulteriori rispetto a quelle menzionate dal calciatore nel ricorso introduttivo, la prima di Euro 3.000,00 del 27.05.2022 e la seconda di Euro 1.500,00 (pari a netti Euro 1.123,05) del 06.10.2022 – di cui la società pure allega copia dei relativi bonifici e dei cedolini paga – risultando  viceversa confermati tutti gli altri pagamenti. Conseguentemente, secondo la ricostruzione della società resistente, tenuto conto della tassazione applicabile in virtù della vigente normativa fiscale, residuerebbe un credito in favore del calciatore di Euro 1.833,33 lordi, inferiore dunque rispetto a quello preteso da quest'ultimo.

In occasione dell’udienza tenutasi è comparso il solo ricorrente tramite il proprio difensore, il quale, preso atto della costituzione – seppur, come detto, tardivamente effettuata – della società resistente e della documentazione allegata, ha innanzitutto confermato di aver ricevuto esclusivamente i pagamenti elencati nel ricorso introduttivo, fatta eccezione per un solo ulteriore bonifico di Euro 1.372,61 eseguito dopo la notifica di tale atto, in data 24.11.2022; per l'effetto, precisava in quella sede l'ammontare del credito vantato in Euro 4.960,72 lordi (Euro 6.333,33 – 1.372,61).

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato. Va preliminarmente rilevata la tardività della costituzione da parte della società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. essendo avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, come previsto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.. Nel merito, va osservato che l’accordo economico, sottoscritto in data 01.10.2021 e ritualmente depositato presso la L.N.D. in data 28.10.2021, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Spano, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato, mentre di contro le richieste formulate dalla società resistente non possono essere esaminate nel merito in ragione della rilevata inammissibilità.

Ciò nonostante, questa Commissione non può esimersi dal rilevare che la documentazione depositata dalla società resistente – pur non potendo quest'ultima essere utilizzata ai fini della presente decisione – sembrerebbe attestare due pagamenti che parte ricorrente, in occasione dell'udienza dell'01.12.2022, ha indirettamente – e, quindi, sostanzialmente – disconosciuto, vale a dire il primo di Euro 3.000,00 del 27.05.2022 ed il secondo di Euro 1.500,00 (pari a netti Euro 1.123,05) del 06.10.2022.

Ebbene, nel prendere atto di tale documentazione e tenuto conto della rilevanza della medesima, la Commissione ritiene opportuna, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara preliminarmente la inammissibilità della costituzione della società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. perché tardivamente effettuata, attesa la violazione del termine di cui all'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.

Accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Samuele Spano della somma di Euro 4.960,72 (QUATTROMILANOVECENTOSESSANTA/72), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8 del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente   fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

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