LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo’ BONECHI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo’ BONECHI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Niccolò Bonechi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.09.2022 alla società A.S.D. Lornano Badesse Calcio ed inviato a questa Commissione

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della “Memoria di costituzione” da parte della società resistente, della “Memoria di replica” da parte del calciatore e della “Memoria integrativa” della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti presenti all’udienza fissata attraverso i propri difensori;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio per la stagione sportiva 2021/2022 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 8.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 2.000,00 lordi, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Si costituiva in giudizio la società resistente la quale, dopo aver confermato i termini dell’accordo economico, ha eccepito: - di aver corrisposto in favore del calciatore una somma maggiore rispetto a quella indicata nel ricorso, ovvero Euro 8.1100,00 (con una differenza di Euro 110,00), allegando le ricevute dei bonifici disposti; - di aver dato corretta attuazione all’accordo economico fino alla cessazione dell’attività agonistica, avvenuta con l’ultima giornata del Campionato di Serie D disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); - che dopo data, a causa di una sopravvenuta crisi economica “imprevista e imprevedibile”, si è trovata nell’impossibilità di continuare l’attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D; - di aver dovuto rinunciare al Campionato di Serie D (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione) ma di aver ottenuto l’iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell’anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); - che la C.A.E. dovrebbe, quindi, “bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche” tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non era certamente dovuta alla volontà di “sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022”, stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di appeal negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori; - che la scelta adottata era, dunque, l’unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi; - di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto di tenere conto, così come dell’assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte. La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e continuare l’attività agonistica nell’interesse anche dei tesserati, e ricordando come l’ordinamento statuale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l’esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta alla minor somma di € 2.580,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti in narrativa al punto B)”.

Il calciatore, nella Memoria di replica, ha contestato le argomentazioni difensive di parte resistente, evidenziando come: - circa il quantum, la differenza di Euro 110,00, che la società resistente sostiene di aver corrisposto a mezzo bonifico, in realtà rappresenterebbe una restituzione di quanto anticipato dal calciatore per spese mediche (allegando, a tal proposito, relativa fattura); - controparte non abbia depositato alcun documento a dimostrazione della crisi (sulla quale si fonda la richiesta di riduzione secondo equità) e ricordando come sia la C.A.E. sia il Tribunale Federale Nazionale abbiano più volte ribadito l’importanza del principio dispositivo di cui all’art. 115 cpc; - un’eventuale riduzione del compenso – considerato il puntuale adempimento delle obbligazioni da parte del sig. Bonechi – sbilancerebbe il rapporto sinallagmatico in favore dell’associazione in maniera del tutto ingiustificata; - l’intervenuto pagamento dei compensi fino all’ultima giornata di campionato fosse irrilevante, considerato che la stagione sportiva termina il 30 giugno; - qualora fosse accolta la richiesta di riduzione “si andrebbe a legittimare un illegittimo modus operandi”; - nel caso de quo non possa trovare applicazione la disciplina del d.lgs 14/2019, dovendosi instaurare una specifica procedura e fornire prova concreta della crisi.

In occasione dell’udienza tenutasi presso la sede della L.N.D. il 01.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato nei termini che seguono – ossia nei limiti del minor importo di Euro 1.890,00, così come richiesto dalla società resistente – considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Bonechi, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, “la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare  –  la gran parte delle sue decisioni”. Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all’organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, non si rinvengono quelle necessarie peculiarità (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata) che giustificherebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l’ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio pacta sunt servanda (e, dunque, il carattere vincolante del contratto de quo), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell’associazione per la stagione sportiva di validità dell’accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

Ad abuntantiam non può non rilevarsi come qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per il quale il legislatore statale ha previsto che l’adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, costituirebbe, invero, un error in iudicando nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte delle società e, comunque, ad un “illegittimo modus operandi” (circostanza quest’ultima evidenziata, peraltro, anche dal ricorrente nella propria memoria di replica).

Ciò detto, in merito al quantum richiesto, e segnatamente alla differenza di Euro 110,00 corrisposta dalla società resistente, la quale, secondo il ricorrente, rappresenterebbe in realtà una restituzione di quanto anticipato dallo stesso per spese mediche, occorre evidenziare che le somme previste dall'accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., salvo diversa pattuizione tra le parti – di cui, nel caso di specie, non vi è prova documentale – devono considerarsi onnicomprensive di qualsiasi voce di spesa, ivi comprese quelle mediche eventualmente anticipate dal calciatore. Orbene, nella fattispecie concreta, dalla ricevuta del bonifico in esame depositata dalla società resistente si evince come causale “rimborso spese stagione sportiva 2021/2022”, vale a dire la medesima dicitura utilizzata per tutti i bonifici effettuati in favore del ricorrente, senza alcuna ulteriore specificazione in merito ad un presunto rimborso di spese mediche. Ne discende pertanto che detto importo non può che essere imputato quale anticipo sull'intero dovuto. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie  la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Niccolò Bonechi della somma di Euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it