LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZOTTI/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZOTTI/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marco MAZZOTTI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 16.09.2022 alla società ASD Castrovillari Calcio e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

L’accordo, decorrente dal 13/10/2021, prevedeva il compenso globale lordo di € 10.800,00.

La società non provvedeva a onorare integralmente l'accordo economico e versava il minor importo pari ad € 9.450,00 rimanendo quindi a tutt'oggi debitrice verso il calciatore della complessiva e residuale somma pari ad € 1.350,00

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico, decorrente dal 13/10/2021, che lo legava alla società ASD Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso lordo di Euro 10.800,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro  9.450,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD Castrovillari Calcio del residuo importo di Euro 1.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD Castrovillari Calcio al pagamento in favore del sig. Marco MAZZOTTI della somma di Euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione , giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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