LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio TUTTISANTI/A.S.BISCGLIE SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio TUTTISANTI/A.S.BISCGLIE SRL

Con ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 15 settembre 2022 il sig. Alessio Tuttisanti, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S. Bisceglie s.r.l., un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 10.000,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore Alessio Tuttisanti a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La società, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 8.000,00 ricevuto dalla società, chiede la condanna della A.S. Bisceglie s.r.l. al versamento dell’importo di euro 2.000,00 a saldo di quanto dovuto, oltre interessi.

In data 1° dicembre 2022 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste.

In data 12 dicembre 2022, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire la dichiarazione di intervenuto pagamento delle spettanze.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,vista la mancata costituzione della società, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S. Bisceglie s.r.l.;

accertata l’esistenza del credito del sig. Alessio Tuttisanti essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l’importo lordo di euro 10.000,00;

visto l’inadempimento incontestato quantificato euro 2.000,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;  tenuto conto del deposito della dichiarazione dell’intervenuto pagamento delle spettanze ancora residue, che seppure tardivo può considerarsi satisfattivo delle richieste del calciatore e delle volontà del ricorrente di vedere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo interesse ad una decisione di codesta Commissione, in quanto diversamente non avrebbe prodotto detta dichiarazione, essendo comunque le parti libere di addivenire ad un accordo in qualunque fase, anche successiva al provvedimento della CAE, primo organo cui compete la decisione sulle vertenze economiche.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata, così come previsto dalla disciplina vigente.

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