LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alieu BALDEH/ASD ROTONDA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Alieu BALDEH/ASD ROTONDA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Baldeh Alieu, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23.09.2022 alla società ASD Rotonda Calcio ed inviato a questa Commissione in pari data

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.s.d. Rotonda Calcio – militante nel campionato nazionale di Serie D – per la stagionie sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 10.200,00. Nello, specifico, lo stesso ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 6.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 3.600,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Con memoria del 24.10.2022 si costituiva in giudizio la società resistente la quale, nel contestare il credito vantato dal ricorrente, sosteneva che quest'ultimo avesse diritto a ricevere la minor somma di Euro 3.400,00, allegando copia dei bonifici effettuati in favore del calciatore.

Va rilevato che il ricorrente, in data 03.11.2022, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto nelle more del presente procedimento il pagamento di Euro 3.000,00 dalla predetta società e di accettare detto importo a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e richiesto (Euro 3.600,00), rilasciando a tal uopo liberatoria e richiedendo, per l'effetto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

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