C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 17.10.2022 – Delibera – RECLAMO n° 1 del Sig. MASSARA Salvatore (società A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 29.09.2022 (inibizione dirigente Sig. MASSARA Salvatore fino al 30 NOVEMBRE 2022).

 

RECLAMO n° 1 del Sig. MASSARA Salvatore (società A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 29.09.2022 (inibizione dirigente Sig. MASSARA Salvatore fino al 30 NOVEMBRE 2022).

 LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

dal referto del Direttore di gara emerge che,  a seguito di due espulsioni effettuate al minuto 36’ del primo tempo su segnalazione dell’Assistente Arbitrale n. 1, una persona dietro le panchine, identificata per conoscenza, riconducibile alla figura del Presidente della società Digiesse Praiatortora, sig. Salvatore Massara, insultava ripetutamente e minacciava l’Assistente Arbitrale n. 1; il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale, ha inflitto al sig. Massara Salvatore l’inibizione fino al 30.11.2022. Avverso tale decisione il sig. Massara Salvatore ha proposto reclamo deducendo che egli stesso si trovava sugli spalti e non era in distinta, e di non aver mai proferito alcuna offesa né, tantomeno, minacce nei confronti dell’Assistente dell’Arbitro. Concludeva, pertanto, con la richiesta di annullamento dell’inibizione o, in subordine, con una riduzione della stessa.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.

Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al dirigente Salvatore Massara debba essere punito, stante il valore fidefacente del rapporto arbitrale, per cui  l’autore del gesto è stato individuato esattamente nella persona del reclamante, stante la conoscenza diretta asserita dall’Assistente del direttore di gara.

È, altresì, irrilevante che il tesserato Massara si trovasse sugli spalti, essendo, comunque, tenuto a mantenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti del Direttore di gara e dei suoi Assistenti.

Tuttavia, poiché il tenore delle frasi espresse appare solamente offensivo, mancando il contenuto minaccioso delle stesse, appare riconducibile a giustizia ridurre la durata dell’inibizione ad un mese.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in riforma della decisione impugnata, riduce l’inibizione inflitta al sig. MASSARA Salvatore fino al 30 ottobre 2022.

Dispone restituirsi, sul conto del reclamante, il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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