C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 22.11.2022 – Delibera – RECLAMO n° 2 della POLISPORTIVA BOVESE ONLUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 03.11.2022 (Squalifica calciatore BONANNO Fabio fino al 31.12.2022).

RECLAMO n° 2 della POLISPORTIVA BOVESE ONLUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 03.11.2022 (Squalifica calciatore BONANNO Fabio fino al 31.12.2022).

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

 

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

  • che dal rapporto dell’arbitro della gara Pol. Bovese Onlus 3 A.S.D. Campese del 30/10/2022 risulta quanto segue: al 29° del 2° tempo, a seguito di un fallo fischiato dal direttore di gara, si generava una “mass confrontation”, nel corso della quale veniva espulso il calciatore Bonanno Fabio (Polisportiva Bovese Onlus), reo di avere colpito con un pugno al volto un avversario (non identificato dall’arbitro), facendolo cadere a terra. Nel frattempo, sopraggiungeva un calciatore della Società Campese che, a sua volta, si rendeva responsabile di un atto di violenza nei confronti di un calciatore della Polisportiva Bovese Onlus e <da quel momento la situazione diventava ingestibile, in quanto tutti gli occupanti delle panchine entravano sul terreno di gioco, scatenando una colluttazione tra i giocatori presenti in campo=, costringendo l’arbitro  a sospendere la gara.
  • Il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il comportamento del calciatore Bonanno Fabio, squalificandolo fino al 31/12/2022 (cfr. C.U. n.57 del 03/11/2022 del Comitato Regionale Calabria).
  • La Società Polisportiva Bovese Onlus propone ricorso avverso la suddetta sanzione, ritenendola sproporzionata in relazione ai fatti ascritti al Bonanno e ne chiede la riduzione.
  • Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dal direttore di gara, impongono che la pena debba essere rideterminata congruamente e, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Bonanno Fabio fino a tutto il 05 dicembre 2022.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore BONANNO Fabio fino al 05 dicembre 2022; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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