C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 6.12.2022 – Delibera – Reclamo n. 6 della società A.S.D. S. CRISTINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 24.11.2022 (squalifica del calciatore Domenico Mercurio fino al 29.03.2023).
Reclamo n. 6 della società A.S.D. S. CRISTINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 24.11.2022 (squalifica del calciatore Domenico Mercurio fino al 29.03.2023).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito la reclamante;
RILEVA
dal rapporto arbitrale, emerge che a seguito dell’espulsione effettuata al minuto 45 + 6 del secondo tempo il calciatore Domenico Mercurio affrontava il direttore di gara, tenendo un comportamento violento, concretizzatosi in ripetute spinte con entrambe le mani all9altezza del petto e tentando di dare un colpo con la testa. il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al sig. Mercurio la squalifica fino al 29.03.2023. Avverso tale decisione la società ASD S.Cristina proponeva reclamo chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto la protesta di cui si era reso protagonista il Mercurio era esclusivamente verbale e non vi era stato alcun tentativo di aggressione del direttore di gara. La società reclamante non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di circostanze che possano mettere in dubbio la ricostruzione effettuata dal direttore di gara, per cui si deve ritenere che i fatti per come riportati nel referto arbitrale si siano effettivamente svolti. Ritiene questa Corte, tuttavia, che seppur il comportamento tenuto dal calciatore Mercurio è qualificabile come protesta violenta, non essendosi concretizzata alcuna lesione personale al direttore di gara, è conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta al calciatore fino all’ 1 febbraio 2023.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Domenico Mercurio fino all’ 1 febbraio 2023; Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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