C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 6.12.2022 – Delibera – Reclamo n.7 della società A.S.D. SAN LORENZO BELLIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 24.11.2022 (Punizione sportiva perdita della gara Campionato 2^ categoria San Lorenzo Bellizzi 3 Cropalati del 13.11.2022 con il punteggio di 0 – 3).

Reclamo n.7 della società A.S.D. SAN LORENZO BELLIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 24.11.2022 (Punizione sportiva perdita della gara Campionato 2^ categoria San Lorenzo Bellizzi 3 Cropalati del 13.11.2022 con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

 il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rossano, a seguito del reclamo proposto dalla società Pol. Cropalati A.S.D., considerato che dalla distinta ufficiale di gara acquisita agli atti, risultava che la società A.S.D. San Lorenzo Bellizzi, avesse indicato ben due componenti in più rispetto al massimo consentito in distinta (undici calciatori titolari e nove riserve), con ciò violando l’articolo 3 comma 9 del Regolamento del Giuoco del Calcio, comminava alla società sportiva A.S.D. San Lorenzo Bellizzi, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. Avverso tale decisione la società A.S.D. San Lorenzo Bellizzi ha proposto reclamo, chiedendo l’annullamento della decisione assunta. Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante ha trasmesso il preannuncio di reclamo sia alla Controparte che alla Segreteria di questa Corte dopo 4 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con ciò violando il precetto dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., che impone, a pena di inammissibilità, la trasmissione del preannuncio di reclamo nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende appellare. Si specifica che il termine per la proposizione del preannuncio sarebbe scaduto di sabato, e non essendo tale giorno festivo, non è applicabile la proroga di cui all’art. 52 comma 4 del C.G.S. Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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