C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 10/11/2022 – Delibera – Gara del 30/10/2022 POLISPORTIVA BOVESE ONLUS – CAMPESE
Gara del 30/10/2022 POLISPORTIVA BOVESE ONLUS - CAMPESE
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 57 del 03 novembre 2022; rilevato che il ricorso proposto dalla società Campese è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società Polisportiva Bovese Onlus la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo la ricorrente, la società e i suoi tesserati sarebbero stati vittime di fatti di aggressione e di violenze da parte di tesserati della società avversaria ritenendola, dunque, responsabile di ogni condotta violenta di tutti i propri tesserati e di tutto quello che è successo all'interno della struttura sportiva, soprattutto per la squadra ospitante e che la decisione di non proseguire l'incontro è stata presa per ciò che è successo in campo e perché i propri calciatori fuoriquota avevano deciso di lasciare immediatamente l'impianto sportivo; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 29' del secondo tempo, sul risultato di 3 a 0 in favore della società Polisportiva Bovese Onlus, in seguito a un fallo fischiato dall'arbitro, scaturiva una mass confrontation dove il signor Bonanno Fabio, calciatore della Polisportiva Bovese Onlus tirava un violento pugno nei confronti di un suo avversario colpendolo al volto scaraventandolo a terra; - che, nel frattempo, il signor Barresi Antonio, calciatore della società Campese, colpiva il suo avversario con un pugno sul volto; - che, da quel momento in poi, la situazione diventava ingestibile in quanto tutti gli occupanti delle panchine entravano nel terreno di gioco scatenando una colluttazione tra i giocatori presenti in campo; - che l'arbitro decideva di sospendere la partita in maniera momentanea fischiando e cercando di attirare l'attenzione; - che, mentre le squadre ed il direttore di gara si recavano negli spogliatoi, il signor Guglielmini Bruno, calciatore della società Polisportiva Bovese Onlus, colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo dietro la nuca; - che, sopraggiunti i carabinieri, l'arbitro parlava con i capitani di entrambe le squadre e dopo circa 35 minuti decideva di riprendere la gara; - che la società Campese decideva di non entrare in campo in quanto, a proprio avviso, non vi erano più le condizioni psicologiche e numeriche per proseguire l'incontro poichè alcuni propri giocatori avevano già abbandonato l'impianto sportivo; - che l'arbitro, non essendovi la possibilità di continuare la gara, dichiarava definitivamente sospeso l'incontro e abbandonava in maniera tranquilla il terreno di gioco; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Polisportiva Bovese Onlus; ritenuto di dovere rigettare il ricorso presentato dalla società Campese in quanto i fatti di violenza descritti nell'assunto dalla ricorrente e riportati fedelmente dall'arbitro nel proprio rapporto di gara, sebbene esecrabili e sanzionati ai sensi delle vigenti norme sportive, non comportano la sanzione della perdita della gara; considerato invece che la gara non ha avuto regolare svolgimento per responsabilità oggettiva della società Campese in quanto, come specificato dall'arbitro nel proprio referto di gara che costituisce prova privilegiata fino a querela di falso, dopo l'arrivo dei carabinieri e avere parlato con i capitani il direttore di gara decideva di riprendere l'incontro ma la società Campese non entrava in campo perché a suo dire non vi erano le condizioni per proseguirla; Visti gli articoli 53 delle N.O.I.F. e 10 comma 1 del C.G.S.; ad integrazione di quanto già deliberato a carico dei tesserati con C.U. 57 del 3.11.2022; delibera 1) infliggere alla società CAMPESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) disporre di incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società CAMPESE.