C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/GST del 18.10.2022 – Delibera – Gara del 9/10/2022 GESUALDO – POLISPORTIVA BISACCESE

Gara del 9/10/2022 GESUALDO - POLISPORTIVA BISACCESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Polisportiva Bisaccese rilevato che con l'atto introduttivo è censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata U.S. Gesualdo inserito in distinta e impiegato in gara il seguente calciatore in posizione irregolare ai fini del tesseramento: Diabaka Dylan Baptiste (nato il 18/03/1992); in particolare secondo la reclamante essendo un calciatore straniero in base all'art.40 quater delle N.O.I.F. egli avrebbe sottoscritto un rinnovo del tesseramento (aggiornamento posizione) in favore della società U.S. Gesualdo qualche giorno prima della disputa della gara. La data della consegna del tesseramento con firma elettronica al portale della L.N.D. iscrizioni non determina la decorrenza del tesseramento, infatti essendo il calciatore comunitario (EE) il suo rinnovo di tesseramento decorrerebbe dalla data di completamento della pratica, che viene validata con l'inserimento nel tabulato della società U.S. Gesualdo. Alla data della disputa della gara il tesseramento del calciatore non risultava ancora validato e pertanto secondo la reclamante ne deriverebbe la posizione irregolare ai fini del tesseramento; ritualmente evocata la società reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha dedotto l'infondatezza del reclamo attesa l'applicabilità dell'art. 39 N.O.I.F. a mente del quale il tesseramento decorre dalla data di deposito della richiesta; l'eccezione non coglie nel segno in quanto alla fattispecie trova applicazione la speciale disciplina dettata dall'art.40 quater delle N.O.I.F. in forza della quale il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate che oggi con la procedura informatizzata coincide con l'approvazione visibile sul portale delle società di competenza; effettuati i necessari accertamenti il tesseramento del calciatore in questione risulta approvato in data 10/10/2022 e pertanto avendo partecipato alla gara egli risulta in posizione irregolare; . dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS,

DELIBERA,

in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; infligge inoltre alla società reclamata l'ammenda di euro 150,00;di inibire il dirigente accompagnatore della società U.S. Gesualdo D'Damo Elio l'inibizione fino al 25/10/2022;al calciatore Diabaka Dylan Baptiste la squalifica per una gara effettiva; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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