C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 11/GST del 08.11.2022 – Delibera – Gara del 30/10/2022 ALBANOVA CALCIO – PALMESE

Gara del 30/10/2022 ALBANOVA CALCIO – PALMESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Albanova Calcio con cui ha cesurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata superato il numero massimo di sostituzioni previsto dalla regola n.3 del regolamento del gioco del calcio; la reclamata , ritualmente evocata, ha depositato memorie difensive con cui ha eccepito in via preliminare la irregolarità del preannuncio di reclamo che avrebbe dovuto essere inoltrato esclusivamente al legale rappresentante della società; la reclamata ha poi censurato la regolarità del preannuncio di reclamo in quanto carente di motivazione; ha domandato il rigetto del reclamo eccependo la falsa applicazione , da parte della reclamante, dell'art.74, comma 2 delle N.O.I.F. inquadrando il campionato come facente parte dell'attività del settore Giovanile e Scolastico, infine, ha contestato la documentazione allegata al reclamo. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione processuale sollevata dalla reclamata, idonea ad incidere sulla procedibilità del reclamo; in ordine alla stessa, va rilevato che l'art.67 CGS testualmente recita: 1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata (...omissis ) e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte: è dunque evidente che non vi sia alcuna prescrizione sull'intestazione o sulle modalità di compilazione della dichiarazione di preannuncio, pertanto l'eccezione non può trovare accoglimento; con riferimento al merito va precisato che la regola n.3 del (RDGDC) prevede alla pagina n.31 (precisamente sez. Decisioni Ufficiali) :" Sostituzioni di calciatori" 1) Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 2) Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Risulta pacifico che il punto 3 della sopracitata regola limiti la possibilità di effettuare 7 sostituzioni in luogo delle 5 previste esclusivamente alle categorie allievi e giovanissimi e che la categoria Under 18 Regionale non rientri tra queste essendo attività ufficiale L.N.D.; e dunque esperiti gli opportuni accertamenti dagli atti ufficiali di gara è emerso che la società Palmese effettivamente ha effettuato nel corso della gara n.6 sostituzioni in luogo delle n.5 previste dal regolamento (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 10 del 4.11.2022) e pertanto il reclamo risulta fondato

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante, nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva, dispone tenuto conto anche dell'eccezione mossa dalla reclamata la trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

 

 

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