C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 20.12.2022 – Delibera – gara del 11/12/2022 OLYMPICA CILENTO – ROVELLA CALCIO
gara del 11/12/2022 OLYMPICA CILENTO - ROVELLA CALCIO
il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il ricorso proposti dalla società Olympia Cilento rileva quanto segue 1)la reclamante ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società controparte inserito in distinta di gara n.21 calciatori in luogo dei n.20 previsto dal regolamento del giuoco del calcio CU n. 295/A del 14.06.2021 del CU n. 1 del 6.07.2022; detto comunicato prevede, infatti, che "Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è consentito anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e."; detto comunicato prevede, infatti, che "in deroga alle decisioni ufficiali della FIGC relative alla regola n. 3 del gioco del calcio" (limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della LND) le Società possono indicare un massimo di NOVE calciatori nella distinta di gara, in luogo dei SETTE previsti dalle vigenti disposizioni; pertanto, secondo la reclamante, la gara in epigrafe risulterebbe essere irregolare, avendo la Società Rovella Calcio inserito in distinta dieci riserve;2)la reclamata ritualmente evocata ha presentato memorie difensive con cui nel contestare l'avverso dedotto ha eccepito la sussistenza di un mero errore materiale nella compilazione della distinta di gara, in quanto il calciatore non avrebbe mai preso parte alla gara ne sarebbe stato riconosciuto dal direttore di gara;3)effettuati i necessari accertamenti acquisiti i chiarimenti del direttore di gara quest'ultimo ha confermato che i calciatori effettivamente riconosciuti erano n.20 e che prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore della società Rovella Calcio stava cancellando i propri tesserati assenti ed evidentemente si era dimenticato di cancellarlo su una delle copie;4)ne consegue l'infondatezza del reclamo;
PQM
dato atto della rituale comunicazione alle Società interessate ai sensi dell'art.67 CGS comma 6 CGS; delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio sul terreno di gioco di 0/1 per la società Rovella Calcio, dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.