C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/CSAT del 13/10/2022 – Delibera – Gara – Futsal Coast/Dalia Management del 17.09.2022 – Campionato di Calcio a5 serie C1.

 

Gara – Futsal Coast/Dalia Management del 17.09.2022 – Campionato di Calcio a5 serie C1.

La società Asd Dalia Management proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 3/Gst del 27/09/2022 con la quale il Gst infliggeva la punizione della perdita della gara per 6-0 in favore della società Futsal Coast sanzionando la società Asd Dalia Management l’ammenda di euro 250,00, al suo dirigente accompagnatore, Santomenna Giuseppe, l’inibizione fino al 15/10/2022 e squalificando, con decorrenza dell’11/11/2022 al 11/12/2022, il calciatore della suddetta società, Apolonia Moraes Da Costa Daniel. La società reclamante deduceva la regolarità della posizione del calciatore Apolonia Moraes da Costa Daniel non essendo mai venuto a conoscenza della sanzione di squalifica per sette (7) mesi inflitta dal Tribunale Federale Nazionale in esito al deferimento del Presidente Federale del 15/3/2022. Sostanzialmente la reclamante riferiva che il calciatore, a far data dal 5/11/2022, risultava essere con essa tesserato e di non avere mai ricevuto alcuna notifica, né dell’apertura del procedimento disciplinare né della conclusione del medesimo. A dire della reclamante, infatti, tali notifiche sarebbero state eseguite presso la società Asd Alma Salerno C5, titolare del tesserino del calciatore sino al 4/11/2021, il che avrebbe impedito al calciatore Apolonia Moraes da Costa Daniel le rituali e tempestive difese. Alla luce di quanto dedotto, la società reclamante chiedeva di annullare e riformare integralmente la decisione impugnata con l’immediato rispristino del risultato conseguito sul campo. La Corte sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, udita la difesa, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. L’art. 138 CGS statuisce che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, giudica in secondo grado sui reclami proposti avverso le decisioni di primo grado del Gst per cui, nel caso di specie, la cognizione è limitata alla valutazione della delibera impugnata. Questa Corte ritiene che il Gst abbia deliberato nella osservanza degli atti ufficiali in suo possesso dai quali si evince che il calciatore sanzionato risultava in posizione irregolare non potendo prendere parte alla gara. In particolare in merito alla doglianze della società reclamante circa l’omessa notificazione dell’apertura del procedimento di indagine e quello conclusivo al calciatore e/o alla società, Questa Corte ritiene la propria incompetenza sul punto deliberato dal Tribunale Federale Nazionale. In relazione, poi, alla asserita omessa comunicazione, ex art. 53 comma 6, CGS da parte della società Asd Alma Salerno C5, questa Corte dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale per le eventuali ulteriori determinazioni.

P.Q.M.

Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Rigetta il reclamo e per l’effetto conferma la delibera impugnata del GST; rimette gli atti alla Procura Federale per eventuali ed ulteriori valutazioni nei confronti della società Asd Alma Salerno C5; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versata.

 

 

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