C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 15/09/2022 – Delibera – Proc.20293/449 pfi21-22/PM/rn del 22.06.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Stefano Squitieri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D.della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Valentino Viviani, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Valentino Viviani, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021- 2002, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Stefano Squitieri, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Domenico Strianese, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Aversa 1925: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021 – 2022, dell’opera del Sig. Valentino Viviani, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”; la società S.c. New Maryrosy A.s.d. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Stefano Squitieri e Valentino Viviani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc.20293/449 pfi21-22/PM/rn del 22.06.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Stefano Squitieri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D.della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Valentino Viviani, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Valentino Viviani, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021- 2002, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Stefano Squitieri, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Domenico Strianese, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Aversa 1925: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021 - 2022, dell’opera del Sig. Valentino Viviani, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”; la società S.c. New Maryrosy A.s.d. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Stefano Squitieri e Valentino Viviani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Domenico Strianese quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente sig. Stefano Squitieri, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente Sig. Valentino Viviani, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società S.C. New Mary Rosy A.S.D. € 1.200,00 (milleduecento,00) di ammenda. Per quanto riguarda la posizione di Viviani Valentino, appare provata documentalmente la ricostruzione operata dalla Procura. Ed infatti dallo stesso attestato, prodotto dall’avvocato della difesa per conto dei deferiti Viviani e Squitieri, alla data dell’11/08/2021, Viviani acquisiva la qualifica di cassiere della società Sc New Mary Rosy e quindi di tesserato. Altrettanto evidente, e , provato documentalmente è la circostanza che il tesserato del calciatore Strianese sia avvenuto in data 31//08/2021 e che tale tesseramento prestava la propria attività il deferito Viviani. A ciò si aggiunge, come si evince dagli atti di indagine della Procura Federale che la società Sv Sport Management a cui pure fa riferimento la Procura nel proprio atto di deferimento, risulta effettivamente riconducibile ai deferiti Squitieri e Viviani. Tale società, è documentalmente provato, che, anche successivamente alla data dell’11/02/2021, promuoveva la propria attività sui social, pubblicizzando il contributo della medesima prestato al tesseramento dei propri assistiti. Inoltre si aggiunga che i soggetti escussi dalla Procura hanno confermato la riconducibilità della Sv Sport Management ai deferiti Viviani e Squitieri e la circostanza della loro operatività nell’ambito del trasferimento di calciatori. Proprio in virtù di quanto trascritto, va da sé la riconducibilità, anche in capo a Squitieri, dell’attività oggetto di contestazione. Inoltre, volendo richiamare l’art.2 comma 2 del C.G.S. occorre sottolineare che, dall’estratto storico della società New Maryrosy il Presidente della stessa risulta essere il sig. Squitieri Sergio, padre dell’attuale deferito Squitieri Stefano. E’ quindi possibile individuare un rapporti particolarmente intenso di Squitieri Stefano con la società New Maryrosy e con la Sv Sport Management, a cui questi partecipa unitamente al Viviani, che consente di ricondurre anche a Squitieri i fatti oggetto di contestazione. In relazione alla posizione del calciatore Strianese, non risulta che dagli atti emerge una conoscenza della incompatibilità del Viviani, tale da giustificare l’accoglimento del deferimento anche nei suoi confronti..
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di prosciogliere il calciatore Domenico Strianese; e di applicare per il dirigente sig. Stefano Squitieri, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Sig. Valentino Viviani, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società S.C. New Mary Rosy A.S.D. € 600,00 (seicento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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