T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 02/09/2022 N. 5450

Pubblicato il 02/09/2022

N. 05450/2022 REG.PROV.CAU.

N. 08990/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8990 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.S. Citta' di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Figc - Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio; Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

del dispositivo Prot. N. 00851/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - (docc. 1, 2) nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 6/A del 8 luglio 2021 (doc. 3) e la decisione Co.Vi.So.C. dell'1 luglio 2022 (doc. 4), oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022 (cfr. doc. 3 pagine 5 e 6), anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15 (doc. 5) nonché di tutte le norme federali nella parte non in cui non è prevista una disciplina specifica e/o transitoria per regolamentare a livello sportivo gli avvisi di accertamento tributario e le cartelle esattoriali, riguardanti periodi di imposta in cui la società militava nel campionato dilettantistico di Serie D, con riferimento a quei clubs che, dopo aver militato per il primo anno in Serie C ed aver ottenuto il diritto alla permanenza nella stessa categoria, si trovino a dover richiedere la licenza nazionale per la stagione successiva per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società S.S. Città di Campobasso s.r.l. nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente al Campionato Lega Pro stagione sportiva 2022/2023,

nonché, quanto ai motivi aggiunti:

di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente, del comunicato stampa numero 392/2022 emesso dal Gabinetto Sindacale del Comune di Campobasso pubblicato in data 30.08.2022 compreso il provvedimento citato nel comunicato stampa ma non conosciuto, con cui la FIGC ha comunicato di non voler avviare la procedura prevista dall’art. 52 comma 10 NOIF, del Comunicato Ufficiale della FIGC numero 34/A del 26 agosto 2022 - svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA’ DI CAMPOBASSO S.R.L. – nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l’attività sportiva prevista dall’oggetto sociale;

e per l’accertamento

del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., unitamente al deposito dell’ultimo atto contenente motivi aggiunti;

Vista la memoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visto il decreto presidenziale n. 7146 del 1 settembre 2022 con cui è stata individuata nella giornata del 7 settembre 2022, in via di abbreviazione ex art. 53 del c.p.a., la data della camera di consiglio per l’esame collegiale della domanda cautelare;

Considerato che, alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e della posizione legittimante della società ricorrente, la quale assume come pregiudizio soprattutto la mancata ammissione nelle more della S.S. Città di Campobasso s.r.l. al campionato di calcio nazione dilettati di serie D, si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., atteso che, nella comparazione degli opposti interessi, la mancata concessione della misura monocratica non pregiudica gli effetti, anche quelli ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento della domanda giudiziale ai fini di una possibile ammissione successiva con riserva ad uno dei gironi del summenzionato campionato, e ciò anche alla luce della disposta anticipazione della relativa camera di consiglio per l’esame collegiale della domanda cautelare, come da espressa richiesta di parte istante;

Considerato, pertanto, che tali circostanze in fatto inducono a denegare la predetta misura cautelare monocratica prima della citata data della camera di consiglio utile del 7 settembre 2022, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Respinge la domanda di misura cautelare monocratica ex art.56 c.p.a..

Rinvia per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 7 settembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 settembre 2022.

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