C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/TFT del 08/12/2022 – Delibera – Proc. 10429/869 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carlo Martino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma100: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19; il sig. Raffaele Di Palma, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Torre del Greco – ViribusUnitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. ViribusUnitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100) alla gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato; la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlo Martino, Raffaele di Palma e Josè Fonseca Duarte Nirton, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10429/869 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carlo Martino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma100: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19; il sig. Raffaele Di Palma, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Torre del Greco - ViribusUnitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. ViribusUnitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100) alla gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato; la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlo Martino, Raffaele di Palma e Josè Fonseca Duarte Nirton, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Di Palma, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Carlo Martino per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Josè Fonseca Duarte Nirton tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Carlo Martino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Di Palma, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Altresì non può avere rilievo esimente, come pur prospettano i deferiti, la mera richiesta di tesseramento trasmessa dalla società prima della gara, poiché il tesseramento non si era comunque perfezionato, così come previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Josè Fonseca Duarte Nirton due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Carlo Martino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Di Palma, la sanzione di mesi due di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed €100,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

 

 

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