C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Di Renzo, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Cristian Ionut Cocea e Diabi Aboubabar nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Atletik alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria: il calciatore sig. Cristian Ionut Cocea alle gare ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik–ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik– ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022, mentre il calciatore sig. Diabi Aboubabar alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Francesco Alfieri nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik in occasione quantomeno della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Francesco Alfieri, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Luca Immerso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone I del Campionato Seconda Categoria: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021 ed ASD Atletik–ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; nonché per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Diabi Aboubabar, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022, valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Ubaldo Mangone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Cristian Ionut Cocea, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik – ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; sig. Diabi Aboubabar, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022 valevole per girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; La società A.S.D. Atletik a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Di Rienzo, Francesco Alfieri, Ubaldo Mangone, Luca Immerso, Cocea Cristian Ionut e Aboubabar Diabi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Di Renzo, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Cristian Ionut Cocea e Diabi Aboubabar nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Atletik alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria: il calciatore sig. Cristian Ionut Cocea alle gare ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik–ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik– ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022, mentre il calciatore sig. Diabi Aboubabar alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Francesco Alfieri nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik in occasione quantomeno della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Francesco Alfieri, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik, pur non essendo tesserato per tale società;

sig. Luca Immerso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone I del Campionato Seconda Categoria: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021 ed ASD Atletik–ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; nonché per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Diabi Aboubabar, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022, valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Ubaldo Mangone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Cristian Ionut Cocea, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik – ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; sig. Diabi Aboubabar, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022 valevole per girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; La società A.S.D. Atletik a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Di Rienzo, Francesco Alfieri, Ubaldo Mangone, Luca Immerso, Cocea Cristian Ionut e Aboubabar Diabi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Atletik malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori e calciatori Sigg.ri Francesco Alfieri, Luca Immerso e Ubaldo Mangone con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in essa erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Francesco Di Renzo per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cristian Ionut Cocea sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Diabi Aboubabar tre (3) giornate di squalifica; per il Vice Presidente Sig. Francesco Di Renzo, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Alfieri, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il calciatore che ha firmaro Sig. Luca Immerso, cinque (5) giornate di squalifica; per il calciatore che ha firmaro la distinta Sig. Ubaldo Mangone, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Atletik la penalizzazione di punti sei (6) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 550,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Atletik alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori erano stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Altresì non può avere rilievo esimente, come pur prospettano i deferiti, la mera richiesta di tesseramento trasmessa dalla società prima della gara, poiché il tesseramento non si era comunque perfezionato, così come previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Cristian Ionut Cocea cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Diabi Aboubabar due (2) giornate di squalifica; per il Vice Presidente Sig. Francesco Di Renzo, la sanzione di mesi sei(6) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Alfieri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Luca Immerso, quattro (4) giornate di squalifica; per il calciatore che ha firmaro la distinta Sig. Ubaldo Mangone, due (2) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Atletik la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 250,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

 

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