C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11205/9 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 15 Provinciale – SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Angrisani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Domenico Orsini, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Prisco Sellitti nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù in occasione quantomeno della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; il sig. Prisco Sellitti, all’epoca dei fatti non tesserato e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Domenico Orsini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Domenico Orsini, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.C. Diecipiù: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.C. Diecipiù a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Angrisani, Prisco Sellitti e Domenico Orsini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 19/12/2022 Il rappresentante con delega dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: per sig. Salvatore Angrisani la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. Prisco Sellitti la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); il calciatore Domenico Orsini due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 giornate di squalifica ridotte sopra per il rito); per la società A.S.C. Diecipiù la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).

 

Proc. 11205/9 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 15 Provinciale - SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Angrisani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Domenico Orsini, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Prisco Sellitti nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù in occasione quantomeno della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; il sig. Prisco Sellitti, all’epoca dei fatti non tesserato e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Domenico Orsini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Domenico Orsini, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.C. Diecipiù: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.C. Diecipiù a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Angrisani, Prisco Sellitti e Domenico Orsini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 19/12/2022 Il rappresentante con delega dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: per sig. Salvatore Angrisani la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. Prisco Sellitti la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); il calciatore Domenico Orsini due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 giornate di squalifica ridotte sopra per il rito); per la società A.S.C. Diecipiù la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).

La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania APPLICA per: il calciatore Domenico Orsini due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Salvatore Angrisani, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Prisco Sellitti, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20); per la società A.S.C. Diecipiù la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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