C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 07/10/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PAVULLO F.C.F. Avverso squalifica del calciatore Alex Bosi fino al 25 gennaio 2023. Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 18.09.2022 Gara: MARANELLO SPORTIVA / PAVULLO del 18.09.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PAVULLO F.C.F. Avverso squalifica del calciatore Alex Bosi fino al 25 gennaio 2023. Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 18.09.2022 Gara: MARANELLO SPORTIVA / PAVULLO del 18.09.2022

La Società ASD PAVULLO FCF ha ritualmente e tempestivamente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare ritenendolo ingiustificato ed eccessivamente afflittivo. La reclamante ammette che dopo la realizzazione del secondo goal della compagine avversaria, il proprio calciatore Alex Bosi ha avvicinato l’arbitro “protestando vivacemente, senza però offenderlo e tanto meno toccarlo o spintonarlo”. Precisando di essere in possesso di un video che confermerebbe quanto sopra asserito, la società ASD PAVULLO conclude chiedendo che la decisione impugnata sia riformata e rimodulata in relazione all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società ASD PAVULLO F.C.F., che nell’atto di gravame aveva chiesto di essere ascoltata, partecipa via web all’odierna riunione rappresentata dal dirigente Sig. Claudio Verdi, all’uopo delegato dal proprio Presidente, il quale si riporta alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate insistendo, in particolare, sul fatto che non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra il giocatore Bosi e l’ufficiale di gara come egli stesso dirigente può affermare con piena cognizione di causa essendo stato personalmente presente all’incontro e come risulterebbe dalla visione del filmato della gara realizzato dalla società ospitante. Letti i motivi del reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla società ricorrente in sede di audizione, questa Corte rileva che il comportamento attuato dal calciatore Alex Bosi, così come descritto in maniera chiara precisa nel referto di gara – spinta con la mano destra sul petto dell’arbitro che ne provoca un leggero indietreggiamento, senza che sia accompagnata né da minacce, né da offese, né da proteste – debba essere considerato alla stregua di una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara concretizzatasi in un contatto fisico, fattispecie espressamente prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia sportiva e dallo stesso sanzionata con la pena edittale di quattro giornate di squalifica. La Corte ritiene che la suddetta sanzione minima prevista dal codice, quattro giornate di squalifica, sia inconciliabile con la sanzione deliberata dal giudice sportivo di primo grado, quattro mesi di squalifica, che appare frutto di un’interpretazione non corretta degli atti ufficiali e di un’errata applicazione delle norne di riferimento poste dall’ordinamento sportivo. Il proposto reclamo merita quindi accoglimento e la squalifica inflitta in prime cure va opportunamente ridotta.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo presentato dalla società ASD PAVULLO F.C.F. e riduce la squalifica inflitta al calciatore Alex Bosi fino a tutto il 23 ottobre 2022. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di

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