C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/09/2022 – Delibera – GARA VALTARESE CALCIO – GOTICO GARIBALDINA gara del 17/09/2022 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 21/09/2022 ha esaminato il reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Gotico Garibaldina con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto.

GARA VALTARESE CALCIO – GOTICO GARIBALDINA gara del 17/09/2022 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 21/09/2022 ha esaminato il reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Gotico Garibaldina con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto.

Nella specie la Soc. Valtarese Calcio avrebbe violato la normativa inerente l’ impiego dei calciatori c.d. “Fuori Quota” (così come da C.U. n°1 del 04/07/2022 del C.R.E.R.). In considerazione di quanto precede la società Gotico Garibaldina chiede l’applicazione dell’art. 10 comma 6) C.G.S.. Rilevato dal referto arbitrale che la Soc. Valtarese Calcio ha inizialmente schierato quattro giocatori c.d. “ Fuori Quota” così come definiti nel C.U. n°1 del 04/07/2022 del C.R.E.R., ovvero nati dal 01/01/2003 in poi; Rilevato dal referto arbitrale, inoltre, che per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso del secondo tempo la Soc. Valtarese Calcio ha impiegato un ulteriore calciatore c.d. “Fuori Quota”, e rispettivamente il giocatore con la maglia n° 14; Considerato che, sulla base di quanto previsto dal C.U. n°1 del 04/07/2022 del C.R.E.R., in relazione al Campionato Juniores Under 19 Regionali è consentito impiegare un massimo di quattro giocatori c.d. ”Fuori Quota”, ovvero nati dal 01/01/2003 in poi; Accertato che la Soc. Valtarese Calcio ha effettivamente impiegato un totale di cinque giocatori nati dal 01/01/2003 contravvenendo, quindi, a quanto prescritto dal C.U. n°1 del 04/07/2022 del C.R.E.R in materia di impiego dei calciatori c.d. “Fuori Quota”; Visto l’art. 10 comma 6 del C.G.S e l’art. 34 delle N.O.I.F.;

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Gotico Garibaldina e, conseguentemente, di comminare alla Valtarese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : VALTARESE CALCIO – GOTICO GARIBALDINA 0 – 3 di NON addebitare il previsto contributo alla Società Gotico Garibaldina.

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