C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 19/10/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. ARSENAL Avverso squalifica del calciatore LORENZO BURATTI per otto giornate di gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 24 del 05.10.2022 Gara: Borgo San Donino / Arsenal del 02.10.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. ARSENAL Avverso squalifica del calciatore LORENZO BURATTI per otto giornate di gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 24 del 05.10.2022 Gara: Borgo San Donino / Arsenal del 02.10.2022

La Società U.S. ARSENAL ha impugnato il succitato provvedimento disciplinare inflitto al proprio giovane tesserato Lorenzo Buratti non condividendone la durata in relazione sia alla reale condotta tenuta dal suddetto calciatore sia a una precedente decisione assunta dallo stesso organismo di giustizia sportiva provinciale per un caso analogo, se non addirittura più grave, di quello attuato dal calciatore Buratti. La reclamante non nega infatti che quest’ultimo abbia colpito un avversario, ma afferma che si sarebbe trattato di un gesto impulsivo compiuto in reazione ad una aggressione fisica subita, che non sarebbe stato caratterizzato da particolare violenza come invece indicato nel rapporto arbitrale, non avendo provocato alcuna conseguenza fisica al giocatore del Borgo San Donino che infatti è rimasto in campo e ha continuato a giocare. La società Arsenal sostiene anche che nel frangente in parola il Buratti non avrebbe né rivolto espressioni offensive o irriguardose nei confronti dell’arbitro, né avrebbe ritardato l’uscita dal terreno di gioco essendosi semplicemente limitato a raggiungere un compagno di squadra per consegnargli la fascia di capitano. Per tutti i motivi come sopra sommariamente illustrati la società Arsenal richiede la riduzione della sanzione inflitta nei minimi consentiti dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. La reclamante che non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerata la loro valenza probatoria nell’ambito della disciplina sportiva, questa Corte rileva che il comportamento del giovane calciatore Lorenzo Buratti, così come descritto dall’arbitro nel proprio referto di gara, integri le fattispecie, espressamente contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva, della condotta violenta nei confronti di calciatori avversari (art. 38 comma CGS) e della condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara (art. 36 comma 1 lett. a CGS). Non ravvisando in tale comportamento, valutato nel suo complesso e nella sua continuità, la sussistenza di significative circostanze aggravanti, questa Corte ritiene che il proposto reclamo meriti accoglimento potendo la squalifica deliberata dal Giudice sportivo di primo grado essere leggermente ridotta e resa maggiormente aderente al perimetro sanzionatorio previsto dal combinato disposto delle norme regolamentari sopra menzionate.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il reclamo della società U.S. Arsenal e riduce a sei giornate effettive di gara la squalifica del calciatore Lorenzo Buratti. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso

 

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