C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 26/10/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP Avverso inibizione inflitta al Dirigente Rossano Violi fino al 14 dicembre 2022 Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 37 del 12.10.2022 Gara: Gotico Garibaldina / Progetto Intesa del 09.10.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP Avverso inibizione inflitta al Dirigente Rossano Violi fino al 14 dicembre 2022 Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 37 del 12.10.2022 Gara: Gotico Garibaldina / Progetto Intesa del 09.10.2022

La società ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP ha proposto rituale reclamo avverso il sopradetto provvedimento sostenendo che il proprio dirigente accompagnatore ufficiale, Rossano Violi, sarebbe del tutto estraneo ai fatti riportati dall’arbitro della gara Secondo la società reclamante, infatti, protagonista dell’accaduto sarebbe stato il dirigente Massimo Marchisio, il quale però avrebbe solo e semplicemente protestato nei confronti di una decisione arbitrale, ma non avrebbe avuto alcun contatto fisico con lo stesso ufficiale di gara. Per le ragioni come sopra riassunte la società ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP chiede che la punizione sportiva deliberata dal Giudice sportiva venga attribuita al dirigente Marchisio, ma in misura ridotta posto che quest’ultimo non avrebbe assolutamente “tirato la maglia dell’arbitro”

La società ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte ha ritenuto di dover richiedere chiarimenti all’arbitro della gara rispetto a quanto dallo stesso riportato a referto. Sentito telefonicamente, l’arbitro ha quindi potuto precisare che subito dopo il triplice fischio di chiusura della gara, un dirigente della società Progetto Intesa gli si è avvicinato tirandogli la maglia al fine di richiamare la sua attenzione e gli ha rivolto insistite proteste per via di un’espulsione di un proprio calciatore in precedenza decretata. In tale frangente l’arbitro, non essendo grado d’identificare con precisione l’autore del fatto, ha chiesto allo stesso dirigente di comunicargli le proprie generalità ottenendo come risposta un netto rifiuto. Tuttavia, una volta rientrato nello spogliatoio e confrontato i cartellini della società Progetto Intesa, l’arbitro ha potuto riconoscere, a suo dire con certezza, il dirigente accompagnatore ufficiale Rossano Violi come colui che aveva posto in essere la condotta sopra descritta. La Corte, non potendo prescindere dalle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara in sede di chiarimenti e dovendo attribuire ad esse una valenza di prova privilegiata per quanto riguarda i comportamenti dei tesserati durante lo svolgimento della gara, ritiene di non poter accogliere il proposto reclamo nella parte in cui viene richiesta l’inversione della sanzione disciplinare tra due dirigenti Marchisio, indicato come il vero responsabile, e Violi, ritenuto totalmente estraneo ai fatti. Diversamente la Corte considera meritevole di accoglimento lo stesso reclamo per quanto concerne la doglianza sulla durata dell’inibizione decisa dal Giudice sportivo, atteso che l’arbitro ha chiarito che colui il quale gli ha tirato la maglia lo ha fatto al solo fine di attirare la sua attenzione e che tale gesto si è concretizzato in un contatto fisico assolutamente lieve e privo della pur minima conseguenza lesiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP, riduce la durata dell’inibizione inflitta al Dirigente Sig. ROSSANO VIOLI portandola fino a tutto il 14 novembre 2022 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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