C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 04/11/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANMARTINESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Cristian Piediscalzi Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 28 del 27.10.2022 Gara: Sanmartinese/Saliceta del 22.10.2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANMARTINESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Cristian Piediscalzi Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 28 del 27.10.2022 Gara: Sanmartinese/Saliceta del 22.10.2022
La società ASD SANMARTINESE ha proposto rituale reclamo avverso il sopra menzionato provvedimento contestandone la motivazione e sostenendo al riguardo che nella condotta del proprio tesserato non vi sarebbe stata alcuna violenza, atteso che lo stesso calciatore Piediscalzi avrebbe reagito a un fallo subito colpendo l’avversario “da terra con un calcetto di lieve entità” per poi, alla notifica del provvedimento di espulsione, abbandonare il campo senza alcun tipo di protesta e consapevole dell’errore commesso. Per quanto precede la società reclamante chiede che la squalifica del proprio tesserato Cristian Piediscalzi venga ridotta in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società ASD SANMARTINESE non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte considera sostanzialmente fondate le argomentazioni addotte dalla società Sanmartinese a sostegno del proposto reclamo che pertanto appare meritevole di accoglimento per almeno due distinti ordini di motivi. In primo luogo, va rilevato che l’espressione “colpendo con violenza un giocatore avversario” utilizzata dal Giudice sportivo per motivare la propria decisione, non trova conferma nel referto arbitrale dove la condotta che ha portato all’espulsione del calciatore della Sanmartinese viene dall’arbitro della gara descritta come segue: “al tredicesimo del secondo tempo [espulso] il nr. 17 Piediscalzi Cristian perché, a gioco fermo, reagiva a un fallo subito e da terra colpiva con un calcio sui piedi un avversario”. Secondariamente occorre valutare che nella condotta del calciatore Cristian Piedisclazi della Sanmartinese, così come riportata dall’ufficiale di gara, sussistono effettivamente le circostanze attenuanti prospettate dalla reclamante avendo, lo stesso giocatore, agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui (attenuante espressamente prevista dall’articolo 13 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva), e considerato che dagli atti ufficiali non risultano proteste o altri atteggiamenti antisportivi posti in atto dal Piediscalzi a fronte dell’espulsione decretata ai suoi danni. Per le ragioni che precedono la Corte ritiene che la squalifica inflitta dal Giudice di primo grado possa essere ridotta e portata a due sole giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD SANMARTINESE, riduce la squalifica inflitta al calciatore Cristian PIEDISCALZI portandola a due giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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