C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/11/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONZUNO CALCIO Avverso squalifica inflitta al calciatore Mfodoun Samirou Moubara per tre giornate di gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna nel C.U. nr. 36 del 16.11.2022 Gara: Monzuno Calcio – Uni. Ca. 2010 del 13.11.2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONZUNO CALCIO Avverso squalifica inflitta al calciatore Mfodoun Samirou Moubara per tre giornate di gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna nel C.U. nr. 36 del 16.11.2022 Gara: Monzuno Calcio – Uni. Ca. 2010 del 13.11.2022
La Società ASD Monzuno Calcio ha tempestivamente impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare inflitto al proprio tesserato Mfodoun Samirou Moubara senza negare che questi abbia colpito un avversario a seguito di un battibecco, ma sostenendo che tale gesto sarebbe avvenuto in reazione a continue provocazioni e insulti ricevuti, alcuni dei quali di natura razziale. Per quanto precede la società reclamante chiede una riduzione della squalifica sottolineando anche il comportamento corretto che il calciatore Mfodoun Samirou Moubara avrebbe in precedenza sempre tenuto. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte ha contatto telefonicamente l’arbitro della gara, il quale ha precisato che il calciatore Mfodoun Samirou Moubara, numero 10 del Monzuno, ha intenzionalmente colpito l’avversario a gioco fermo e con pallone lontano. L’arbitro non ha invece udito frasi di stampo razziale nella circostanza indirizzate allo stesso calciatore del Monzuno. In virtù delle precisazioni fornite dall’Arbitro la Corte ritiene che nel comportamento realizzato dal calciatore Mfodoun Samirou Moubara non siano ravvisabili circostanze attenuanti e che pertanto il reclamo del Monzuno non meriti accoglimento avendo il Giudice sportivo correttamente interpretato gli atti ufficiali e altrettanto giustamente inquadrato il comportamento del suddetto calciatore nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 38 comma 1 CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Monzuno Calcio e conferma la decisione assunta dal Giudice sportivo di Bologna. Pone a carico della Società ASD Monzuno Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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